§ 12.6.N - Legge 14 agosto 1974, n. 392.
Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:14/08/1974
Numero:392


Sommario
Art. unico.      La sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, istituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. [...]


§ 12.6.N - Legge 14 agosto 1974, n. 392. [1]

Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro.

(G.U. 31 agosto 1974, n. 227)

 

     Art. unico.

     La sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, istituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, assume la denominazione di sezione speciale per il credito industriale.

     La sezione è autorizzata ad esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese industriali.

     L'ammontare dei finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali non dovrà essere inferiore al 50 per cento del totale dei finanziamenti posti in essere dalla sezione speciale.

     Lo statuto della sezione dovrà essere opportunamente modificato ed approvato in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.