§ 12.6.e - Legge 11 ottobre 1960, n. 1235.
Inclusione della Banca centrale di credito popolare "Centrobanca", con sede in Milano, tra gli Istituti abilitati a compiere operazioni di credito [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:11/10/1960
Numero:1235

§ 12.6.e - Legge 11 ottobre 1960, n. 1235.

Inclusione della Banca centrale di credito popolare "Centrobanca", con sede in Milano, tra gli Istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con il contributo statale nel pagamento degli interessi e le agevolazioni fiscali previste.

(G.U. 5 novembre 1960, n. 271).

 

(Legge abrogata dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385).