Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.5 casse di risparmio |
Data: | 18/04/2006 |
Numero: | 171 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Banche a carattere regionale |
Art. 3. Principi fondamentali |
Art. 3 bis. (Meccanismo di vigilanza unico). |
§ 12.5.10 - D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 171.
Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
(G.U. 12 maggio 2006, n. 109)
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali vigenti in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Ai fini del presente decreto, tali istituti sono definiti banche a carattere regionale.
3. Non rientra nell'ambito del presente decreto la regolamentazione in materia di vigilanza sulle banche, ivi compresa la disciplina delle crisi di cui al titolo IV del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonchè le disposizioni di cui al titolo IV della
4. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della
Art. 2. Banche a carattere regionale
1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale.
2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonchè, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca.
3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale.
Capo II
Principi fondamentali
Art. 3. Principi fondamentali
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di banche a carattere regionale nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonchè dalle norme e dagli obblighi internazionali e nei limiti dei principi fondamentali individuati dal presente decreto.
2. Costituiscono principi fondamentali le disposizioni contenute nell'articolo 159 del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. In applicazione di quanto previsto al comma 2, la legge regionale può, in particolare, disciplinare:
a) l'istituzione di un albo delle banche a carattere regionale;
b) l'adozione, previo parere vincolante della Banca d'Italia a fini di vigilanza, dei provvedimenti relativi alle modifiche statutarie, ivi comprese quelle dipendenti da trasformazioni, fusioni e scissioni [1];
c) le modalità di verifica dei requisiti di esperienza e onorabilità degli esponenti aziendali.
Art. 3 bis. (Meccanismo di vigilanza unico). [2]
1. Le competenze delle regioni di cui al presente decreto sono esercitate nei limiti derivanti dal
[1] Lettera così sostituita dall'art. 2 del
[2] Articolo inserito dall'art. 2 del