Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.4 cassa depositi e prestiti |
Data: | 06/06/1973 |
Numero: | 327 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 3, libro primo, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Nella prima applicazione della presente legge la commissione, così come rinnovata per l'anno 1973, rimarrà in carica fino alla data della sua ricomposizione all'inizio della nuova legislatura. |
§ 12.4.2B - Legge 6 giugno 1973, n. 327.
Modifica delle norme relative alla commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista dall'art. 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.
(G.U. 22 giugno 1973, n. 158)
L'art. 3, libro primo, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con
"Le amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza sono poste sotto la vigilanza di una commissione composta di tre senatori e di tre deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.
I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della commissione.
Per ciascun parlamentare membro effettivo è designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico.
I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.
Essi cessano di far parte della commissione in caso di collocamento a riposo e alla loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.
La commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vice presidente tra i suoi componenti".
Nella prima applicazione della presente legge la commissione, così come rinnovata per l'anno 1973, rimarrà in carica fino alla data della sua ricomposizione all'inizio della nuova legislatura.