§ 12.4.2B - Legge 6 giugno 1973, n. 327.
Modifica delle norme relative alla commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista dall'art. 3, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.4 cassa depositi e prestiti
Data:06/06/1973
Numero:327


Sommario
Art. 1.      L'art. 3, libro primo, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Nella prima applicazione della presente legge la commissione, così come rinnovata per l'anno 1973, rimarrà in carica fino alla data della sua ricomposizione all'inizio della nuova legislatura.


§ 12.4.2B - Legge 6 giugno 1973, n. 327.

Modifica delle norme relative alla commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista dall'art. 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

(G.U. 22 giugno 1973, n. 158)

 

     Art. 1.

     L'art. 3, libro primo, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

     "Le amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza sono poste sotto la vigilanza di una commissione composta di tre senatori e di tre deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.

     I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della commissione.

     Per ciascun parlamentare membro effettivo è designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico.

     I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.

     Essi cessano di far parte della commissione in caso di collocamento a riposo e alla loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.

     La commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vice presidente tra i suoi componenti".

 

          Art. 2.

     Nella prima applicazione della presente legge la commissione, così come rinnovata per l'anno 1973, rimarrà in carica fino alla data della sua ricomposizione all'inizio della nuova legislatura.