Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.3 banco di Sicilia e banco di Napoli |
Data: | 12/11/1979 |
Numero: | 573 |
Sommario |
Art. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, concernente conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito industriale sardo [...] |
Art. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa e i pagamenti, adottati in applicazione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 162, il cui onere resta imputato sulla [...] |
§ 12.3.8 - Legge 12 novembre 1979, n. 573.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, concernente conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito industriale sardo e collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale
(G.U. 14 novembre 1979, n. 311)
E' convertito in legge il
l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
È autorizzata la spesa di lire 283 miliardi, ripartita in ragione di lire 250 miliardi nell'anno finanziario 1979 e lire 33 miliardi nell'anno finanziario 1980, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:
Banco di Napoli: lire 107 miliardi, di cui lire 100 miliardi nell'anno 1979 e lire 7 miliardi nell'anno 1980;
Banco di Sicilia: lire 73 miliardi, di cui lire 50 miliardi nell'anno 1979 e lire 23 miliardi nell'anno 1980;
Credito industriale sardo: lire 103 miliardi, di cui lire 100 miliardi nell'anno 1979 e lire 3 miliardi nell'anno 1980";
Credito industriale sardo: lire 103 miliardi, di cui lire 100 miliardi nell'anno 1979 e lire 3 miliardi nell'anno 1980";
all'articolo 2, primo comma, le parole: , Il Banco di Sicilia ed il Banco di Sardegna", sono sostituite dalle seguenti: ed il Banco di Sicilia";
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
“ Le autorizzazioni di cui all'art. 1 della
Dallo stesso Comitato interministeriale saranno altresì rilasciate le autorizzazioni previste dal primo comma dell'art. 5 della
all'articolo 6, primo comma, le parole: 265 miliardi, sono sostituite dalle seguenti: 250 miliardi;
l'articolo 7 è soppresso.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa e i pagamenti, adottati in applicazione del
Il Banco di Sardegna dovrà restituire al Tesoro dello Stato l'importo di quindici miliardi, già corrisposto, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, senza oneri di interessi.