§ 12.3.7 - Legge 14 agosto 1974, n. 395.
Norme relative alle sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.3 banco di Sicilia e banco di Napoli
Data:14/08/1974
Numero:395


Sommario
Art. unico.      Le sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono comprese nell'elenco degli istituti di credito indicati nel primo comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi [...]


§ 12.3.7 - Legge 14 agosto 1974, n. 395. [1]

Norme relative alle sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

(G.U. 31 agosto 1974, n. 227)

 

     Art. unico.

     Le sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono comprese nell'elenco degli istituti di credito indicati nel primo comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e sono autorizzate ad operare in conformità delle disposizioni ivi previste e successive modificazioni ed integrazioni.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.