§ 12.2.D - Legge 19 luglio 1971, n. 581.
Proroga della gestione del servizio di tesoreria statale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.2 banca d'Italia
Data:19/07/1971
Numero:581


Sommario
Art. 1.      Il termine stabilito con l'art. 1 della legge 11 maggio 1951, n. 425, per il servizio di tesoreria provinciale, affidato alla Banca d'Italia, prorogato al 31 dicembre 1970 con legge 22 dicembre [...]
Art. 2.      La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1971.


§ 12.2.D - Legge 19 luglio 1971, n. 581.

Proroga della gestione del servizio di tesoreria statale.

(G.U. 12 agosto 1971, n. 203)

 

     Art. 1.

     Il termine stabilito con l'art. 1 della legge 11 maggio 1951, n. 425, per il servizio di tesoreria provinciale, affidato alla Banca d'Italia, prorogato al 31 dicembre 1970 con legge 22 dicembre 1960, n. 1562, è ulteriormente prorogato ferma restando ogni altra disposizione e pattuizione relativa al servizio medesimo, al 31 dicembre 1980.

 

          Art. 2.

     La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1971.