Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.2 banca d'Italia |
Data: | 19/07/1971 |
Numero: | 581 |
Sommario |
Art. 1. Il termine stabilito con l'art. 1 della legge 11 maggio 1951, n. 425, per il servizio di tesoreria provinciale, affidato alla Banca d'Italia, prorogato al 31 dicembre 1970 con legge 22 dicembre [...] |
Art. 2. La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1971. |
§ 12.2.D - Legge 19 luglio 1971, n. 581.
Proroga della gestione del servizio di tesoreria statale.
(G.U. 12 agosto 1971, n. 203)
Il termine stabilito con l'art. 1 della
La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1971.