§ 11.1.42 - Legge 7 marzo 2001, n. 61.
Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:11. Associazioni
Capitolo:11.1 associazioni
Data:07/03/2001
Numero:61


Sommario
Art. 1.      1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, [...]
Art. 2.      1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.731 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni [...]


§ 11.1.42 - Legge 7 marzo 2001, n. 61. [1]

Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche.

(G.U. 21 marzo 2001, n. 67).

 

     Art. 1.

     1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di lire 4 miliardi annue.

 

          Art. 2.

     1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di lire 731 milioni annue.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.731 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per tali anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.