Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 11. Associazioni |
Capitolo: | 11.1 associazioni |
Data: | 07/03/2001 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, [...] |
Art. 2. 1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, [...] |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.731 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni [...] |
§ 11.1.42 - Legge 7 marzo 2001, n. 61. [1]
Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche.
(G.U. 21 marzo 2001, n. 67).
1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla
1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.731 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per tali anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del