Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 11. Associazioni |
Capitolo: | 11.1 associazioni |
Data: | 21/10/1999 |
Numero: | 451 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 11.1.3a - D.M. 21 ottobre 1999, n. 451.
Regolamento recante norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive in apposito elenco presso le prefetture.
(G.U. 2 dicembre 1999, n. 283).
Il Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia
(omissis)
adotta il seguente regolamento:
1. Per le iscrizioni nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della
2. Quando la richiesta di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è presentata da associazioni o fondazioni già scritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4, della
1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 è comprovata mediante l'apposizione, su copia della domanda, della data di iscrizione, del numero d'ordine assunto nell'elenco e del timbro dell'ufficio che ha proceduto all'iscrizione medesima, con la sigla dell'incaricato.
2. I dati di cui al comma 1 debbono essere riportati nelle domande presentate dalle associazioni o organizzazioni a norma dell'articolo 13 della