Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 11. Associazioni |
Capitolo: | 11.1 associazioni |
Data: | 11/06/1998 |
Numero: | 205 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, [...] |
Art. 2. 1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, [...] |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9.462 milioni per l'anno 1998 e a lire 4.731 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante [...] |
§ 11.1.38 - Legge 11 giugno 1998, n. 205. [1]
Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche.
(G.U. 2 luglio 1998, n. 152).
1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla
1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9.462 milioni per l'anno 1998 e a lire 4.731 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del