§ 11.1.38 - Legge 11 giugno 1998, n. 205.
Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:11. Associazioni
Capitolo:11.1 associazioni
Data:11/06/1998
Numero:205


Sommario
Art. 1.      1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, [...]
Art. 2.      1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9.462 milioni per l'anno 1998 e a lire 4.731 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante [...]


§ 11.1.38 - Legge 11 giugno 1998, n. 205. [1]

Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche.

(G.U. 2 luglio 1998, n. 152).

 

     Art. 1.

     1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di lire 8 miliardi per il 1998 e di lire 4 miliardi annue per gli anni 1999 e 2000.

 

          Art. 2.

     1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di lire 1.462 milioni per il 1998 e di lire 731 milioni annue per gli anni 1999 e 2000.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9.462 milioni per l'anno 1998 e a lire 4.731 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.