§ 1.1.3 - R.D. 2 novembre 1933, n. 1579.
Estensione a tutto il territorio del regno del diritto riservato al regio demanio di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-iodiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.1 acque minerali e termali
Data:02/11/1933
Numero:1579


Sommario
Art. 1.      Il diritto di utilizzare industrialmente, ad ogni scopo, le acque salso-bromo-jodiche scaturenti naturalmente od artificialmente, devoluto al regio demanio dello Stato, in base all'art. 1 del [...]
Art. 2.      Nelle concessioni temporanee di sorgenti di acque salso-bromo-jodiche, che potranno essere accordate in base agli articoli 14 e seguenti del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sarà fatto [...]
Art. 3.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del regno.


§ 1.1.3 - R.D. 2 novembre 1933, n. 1579.

Estensione a tutto il territorio del regno del diritto riservato al regio demanio di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-iodiche.

(G.U. 6 dicembre 1933, n. 282).

 

Art. 1.

     Il diritto di utilizzare industrialmente, ad ogni scopo, le acque salso-bromo-jodiche scaturenti naturalmente od artificialmente, devoluto al regio demanio dello Stato, in base all'art. 1 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1198, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 634, è esteso a tutto il territorio del regno, restando salvo ed immutato ogni diritto relativo al loro uso terapeutico.

 

     Art. 2.

     Nelle concessioni temporanee di sorgenti di acque salso-bromo-jodiche, che potranno essere accordate in base agli articoli 14 e seguenti del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sarà fatto salvo il diritto del regio demanio dello Stato per l'utilizzazione industriale delle acque stesse, a norma del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1198, e del presente decreto, subordinando l'esercizio di dette concessioni a tutti gli obblighi e condizioni che a tale diritto si connettono.

     Nei casi di concessioni, rilasciate o da rilasciarsi in base alle disposizioni transitorie contenute nel titolo VI del regio decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443, e nei casi di concessioni già accordate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in base agli articoli 14 e seguenti del regio decreto legislativo sopra citato, il ministero delle finanze provvederà, d'intesa col ministero delle corporazioni, alla definizione dei rapporti con gli interessati che, alla data di emanazione del presente decreto, abbiano eseguito impianti per l'utilizzazione, a scopo industriale, delle acque salso-bromo-jodiche.

 

     Art. 3.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del regno.