Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 1. Acque |
Capitolo: | 1.1 acque minerali e termali |
Data: | 02/11/1933 |
Numero: | 1579 |
Sommario |
Art. 1. Il diritto di utilizzare industrialmente, ad ogni scopo, le acque salso-bromo-jodiche scaturenti naturalmente od artificialmente, devoluto al regio demanio dello Stato, in base all'art. 1 del [...] |
Art. 2. Nelle concessioni temporanee di sorgenti di acque salso-bromo-jodiche, che potranno essere accordate in base agli articoli 14 e seguenti del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sarà fatto [...] |
Art. 3. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del regno. |
§ 1.1.3 - R.D. 2 novembre 1933, n. 1579.
Estensione a tutto il territorio del regno del diritto riservato al regio demanio di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-iodiche.
(G.U. 6 dicembre 1933, n. 282).
Il diritto di utilizzare industrialmente, ad ogni scopo, le acque salso-bromo-jodiche scaturenti naturalmente od artificialmente, devoluto al regio demanio dello Stato, in base all'art. 1 del regio
Nelle concessioni temporanee di sorgenti di acque salso-bromo-jodiche, che potranno essere accordate in base agli articoli 14 e seguenti del
Nei casi di concessioni, rilasciate o da rilasciarsi in base alle disposizioni transitorie contenute nel titolo VI del regio
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del regno.