Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.10 rifugiati e profughi |
Data: | 03/10/2008 |
Numero: | 159 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni |
§ 10.10.67 - D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
(G.U. 21 ottobre 2008, n. 247)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità;
Emana
il seguente decreto legislativo:
1. Al
a) all'articolo 4, comma 3, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno» sono sostituite con le seguenti «con decreto del Ministro dell'interno» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.»;
b) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: «Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.»;
c) all'articolo 11 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.»;
d) all'articolo 20, comma 2, la lettera d) è soppressa;
e) all'articolo 21, comma 1, lettera c), dopo le parole «di espulsione» sono inserite le seguenti: «o di respingimento» e sono soppresse le seguenti: «, salvo i casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera d)»;
f) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal
g) all'articolo 32, comma 4, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti «lettere b) e b-bis)»;
h) all'articolo 35, comma 1, quarto periodo, le parole: «Nei soli casi di trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21»;
i) all'articolo 35, comma 7, dopo le parole: «dell'articolo 22, comma 2,» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis),»;
l) all'articolo 35, comma 8, primo periodo, le parole: «di cui agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20, comma 2, lettere b) e c), e 21» e al medesimo comma, secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c)»;
m) all'articolo 35, comma 14, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti «comma 5».