§ 10.10.1b - Legge 14 marzo 1961, n. 182.
Modificazioni agli articoli 24 e 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:14/03/1961
Numero:182


Sommario
Art. 1.      L'art. 24 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è modificato come appresso:
Art. 2.      L'art. 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è modificato come appresso:


§ 10.10.1b - Legge 14 marzo 1961, n. 182.

Modificazioni agli articoli 24 e 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi di guerra.

(G.U. 7 aprile 1961, n. 87).

 

     Art. 1.

     L'art. 24 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è modificato come appresso:

     "I profughi assegnatari degli alloggi di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della presente legge corrisponderanno a rate mensili agli Istituti gestori un canone di locazione da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri dell'interno e del tesoro, comprendente le spese generali, di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre ad una somma pari allo 0,50 per cento annuo del costo di costruzione dell'alloggio".

 

          Art. 2.

     L'art. 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è modificato come appresso:

     "Gli Istituti gestori, entro il 15 di ogni mese, verseranno al Tesoro dello Stato la quota dello 0,50 per cento di cui sopra, afferente al mese precedente.

     La quota medesima affluirà ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata".