Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.10 rifugiati e profughi |
Data: | 05/01/1950 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Tutte le disposizioni a favore dei profughi contenute negli articoli 1 e 2 della legge 1° agosto 1949, n. 453, sono prorogate per ogni effetto al 30 giugno 1950 |
Art. 2. Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge sono imputate al capitolo 44 dello stato di previsione 1949 - 50 della spesa del Ministero dell'Africa [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 10.10.c - Legge 5 gennaio 1950, n. 1. [1]
Proroga dei trattamenti assistenziali previsti a favore dei profughi nel decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e nella legge 15 agosto 1949, n. 453.
(G.U. 20 gennaio 1950, n. 16).
Tutte le disposizioni a favore dei profughi contenute negli articoli 1 e 2 della
Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge sono imputate al capitolo 44 dello stato di previsione 1949 - 50 della spesa del Ministero dell'Africa italiana per i profughi dall'Eritrea, dalla Somalia, dall'Etiopia e della Libia ed ai capitoli 140 - 144 dello stato di previsione 1949 - 50 della spesa del Ministero dell'interno per tutti gli altri profughi indicati nei numeri 1, 3 e 4 dell'art. 1 del
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
[1] Abrogata dall'art. 1 del