§ 10.10.c - Legge 5 gennaio 1950, n. 1.
Proroga dei trattamenti assistenziali previsti a favore dei profughi nel decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e nella legge 15 agosto 1949, n. 453.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:05/01/1950
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Tutte le disposizioni a favore dei profughi contenute negli articoli 1 e 2 della legge 1° agosto 1949, n. 453, sono prorogate per ogni effetto al 30 giugno 1950
Art. 2.      Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge sono imputate al capitolo 44 dello stato di previsione 1949 - 50 della spesa del Ministero dell'Africa [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 10.10.c - Legge 5 gennaio 1950, n. 1. [1]

Proroga dei trattamenti assistenziali previsti a favore dei profughi nel decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e nella legge 15 agosto 1949, n. 453.

(G.U. 20 gennaio 1950, n. 16).

 

     Art. 1.

     Tutte le disposizioni a favore dei profughi contenute negli articoli 1 e 2 della legge 1° agosto 1949, n. 453, sono prorogate per ogni effetto al 30 giugno 1950.

 

          Art. 2.

     Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge sono imputate al capitolo 44 dello stato di previsione 1949 - 50 della spesa del Ministero dell'Africa italiana per i profughi dall'Eritrea, dalla Somalia, dall'Etiopia e della Libia ed ai capitoli 140 - 144 dello stato di previsione 1949 - 50 della spesa del Ministero dell'interno per tutti gli altri profughi indicati nei numeri 1, 3 e 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.