Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.8 onlus |
Data: | 25/06/2003 |
Numero: | 155 |
Sommario |
Art. 1. (Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale). |
§ 10.8.13 - Legge 25 giugno 2003, n. 155.
Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale.
(G.U. 1 luglio 2003, n. 150)
Art. 1. (Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale). [1]
1. Gli enti pubblici nonchè gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonchè attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al
[1] Articolo sostituito dall'art. 13 della