Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.7 obiezione di coscienza |
Data: | 02/08/2007 |
Numero: | 130 |
Sommario |
Art. 1. 1. Alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni |
§ 10.7.21 - L. 2 agosto 2007, n. 130. [1]
Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza.
(G.U. 22 agosto 2007, n. 194)
1. Alla
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: "ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonchè al terzo comma dell'articolo 2 della
b) all'articolo 15:
1) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero quando essi abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter";
2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter.
7-ter. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunziare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva di cui all'articolo 1 del
2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della
3. Fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, della
[1] Abrogata dall'art. 2268 del