§ 10.6.12 - D.Lgs.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047.
Attribuzioni dell'Unione italiana dei ciechi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:26/09/1947
Numero:1047

§ 10.6.12 - D.Lgs.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047.

Attribuzioni dell'Unione italiana dei ciechi.

(G.U. 11 ottobre 1947, n. 234).

 

 

Art. 1.

     All'Unione italiana dei ciechi, eretta in ente morale con regio decreto 29 luglio 1923, n. 1789, è riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei minorati della vista presso le Pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, l'educazione ed il lavoro dei ciechi.

 

Art. 2.

     L'Unione italiana dei ciechi collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi della cecità e delle provvidenze a favore dei ciechi.

     Ad essa spetta la designazione del rappresentante dei ciechi nelle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi, nei casi previsti dall'art. 4, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di enti ed istituti prevedano una rappresentanza dei ciechi nella propria amministrazione.

 

Art. 3.

     L'Unione italiana dei ciechi è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che ne approva i bilanci.

     L'Unione non è soggetta alle leggi e regolamenti che disciplinano le istituzioni di assistenza e di beneficenza. Sono però estese ad essa tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per dette istituzioni.

     Agli effetti fiscali l'Unione è equiparata alle Amministrazione dello Stato. Sono tuttavia da essa dovute le imposte di consumo e l'imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito, quest'ultima nella misura della metà del tributo ordinario.