§ 10.6.a - L. 7 luglio 1901, n. 306.
Provvedimenti pel Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:07/07/1901
Numero:306


Sommario
Art. 1.      Il collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, eretto in ente morale con regio decreto 20 luglio 1899, provvederà, a norma del suo statuto di fondazione, al mantenimento, [...]
Art. 2. 
Art. 3.     Per gli effetti del beneficio di cui all'art. 1 della presente legge, il contributo obbligatorio e quello volontario hanno carattere continuativo e vincolano l'iscritto a vita durante.
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re provvederà alla formazione del regolamento e ad introdurre nello statuto della fondazione, che nell'intervallo [...]


§ 10.6.a - L. 7 luglio 1901, n. 306.

Provvedimenti pel Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia.

(G.U. 13 luglio 1901)

 

Art. 1.

     Il collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, eretto in ente morale con regio decreto 20 luglio 1899, provvederà, a norma del suo statuto di fondazione, al mantenimento, alla educazione ed alla istruzione così degli orfani che delle orfane bisognosi dei medici, chirurghi veterinari e farmacisti gravati del contributo obbligatorio o volontario di cui all'articolo seguente.

 

     Art. 2. [1]

     Alle spese occorrenti pel mantenimento, l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane di cui all'art. 1, concorreranno:

     a) il patrimonio della fondazione;

     b) i lasciti, le donazioni e in generale qualunque altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere;

     c) gli accrescimenti che subirà il patrimonio della fondazione col residuo delle entrate ordinarie, che sarà in fine d'anno capitalizzato;

     d) le elargizioni degli ordini dei medici, di altre Associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica e morale;

     e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento fissate dal Consiglio di amministrazione della fondazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni [2];

     f) il contributo volontario di tutti gli altri sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme di cui al precedente comma.

 

     Art. 3.

    Per gli effetti del beneficio di cui all'art. 1 della presente legge, il contributo obbligatorio e quello volontario hanno carattere continuativo e vincolano l'iscritto a vita durante.

     I sanitari contemplati nella lettera e) dell'articolo precedente, cessando dagli stipendi delle pubbliche amministrazioni, se vorranno conservare il loro diritto, dovranno iscriversi fra i contribuenti volontari di cui alla lettera f dell'articolo medesimo.

 

     Art. 4. [3]

     Gli uffici sanitari provinciali nel mese di gennaio di ogni anno compileranno il ruolo dei medici, chirurghi, veterinari e farmacisti tenuti al contributo obbligatorio, e detto ruolo sarà reso esecutorio dal prefetto.

     Alle Amministrazioni interessate sarà trasmesso un estratto di detto ruolo col nome dei sanitari ai loro stipendi, ed esse dovranno versare la intera somma alla sezione di R. tesoreria nel mese di giugno.

     Alle dette Amministrazioni è fatto salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi dei sanitari posti alla loro dipendenza.

     Le autorità competenti nell'approvazione dei bilanci dei comuni e delle province cureranno che sieno in essi iscritti gli stanziamenti corrispondenti ai ruoli, e i comuni, le province e lo Stato dovranno versare, con diritto di rivalsa sugli stipendi dei sanitari posti alla loro dipendenza, le intere somme alle sezioni di R. tesoreria una volta l'anno nel mese di giugno.

     Le somme riscosse dovranno dalle competenti sezioni di tesoreria essere versate senza ritardo al collegio convitto, mediante vaglia del tesoro sulla sezione della R. tesoreria di Perugia.

 

     Art. 5. [4]

     Ove l'Amministrazione del comune o della provincia non abbia eseguito entro il mese di giugno il pagamento della somma annua dovuta al collegio convitto, l'intendente di finanza, con apposito decreto, farà obbligo all'esattore o al ricevitore provinciale di versarne l'ammontare entro il termine di giorni 15 nella sezione di R. tesoreria, ai termini dell'articolo precedente.

     Nei casi in cui, per mancanza di fondi di spettanza del comune o della provincia, l'esattore o il ricevitore fossero costretti ad anticipare del proprio l'importo di tale somma, essi avranno diritto di percepire su di essa, a carico dell'ente pel quale l'avranno anticipata, l'interesse al saggio legale dalla data dei pagamenti. A tale anticipazione non saranno però tenuti l'esattore o il ricevitore che non abbiano modo di rivalersi entro l'anno solare delle somme anticipate.

     Quando l'esattore o il ricevitore provinciale ritardassero il versamento (eccettuato il caso contemplato nel precedente capoverso) si applicheranno le disposizioni degli artt. 81 e 84 del testo unico approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281 e si potrà procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.

     Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori andranno a beneficio del Collegio convitto.

     Durante l'anno potranno essere compilati ruoli suppletivi.

 

     Art. 6. [5]

     I contributi a carico dei sanitari degli Istituti di beneficenza saranno rispettivamente versati dal comune o dalla provincia, dove ha sede l'Amministrazione, nel termine di cui nei precedenti articoli, tenuti fermi gli obblighi e le responsabilità degli esattori comunali e dei ricevitori provinciali in detti articoli stabiliti.

     Ai comuni è fatto salvo il diritto di rivalsa su gli Istituti di beneficenza, e questi provvederanno a rivalersi delle somme pagate al comune mediante ritenuta sugli stipendi dei sanitari alla loro dipendenza.

     Alla riscossione del contributo volontario e di quello dovuto da sanitari dipendenti da Amministrazioni diverse da quelle sopraindicate, si provvederà con norme speciali, le quali verranno stabilite nel regolamento che sarà compilato per la esecuzione della presente legge.

 

     Art. 7.

     Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re provvederà alla formazione del regolamento e ad introdurre nello statuto della fondazione, che nell'intervallo continuerà ad avere il suo effetto, quelle modificazioni che saranno necessarie per la esecuzione della legge medesima.


[1] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 2 luglio 1911, n. 725.

[2] Lettera già sostituita dall'art. 52 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1, comma 485, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno 2007, n. 190, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani è stabilita dal consiglio di amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI), con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

[3] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 2 luglio 1911, n. 725.

[4] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 2 luglio 1911, n. 725.

[5] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 2 luglio 1911, n. 725.