§ 10.5.146 - L. 20 febbraio 2006, n. 95.
Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:20/02/2006
Numero:95


Sommario
Art. 1.      1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l'espressione «sordo»


§ 10.5.146 - L. 20 febbraio 2006, n. 95.

Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi.

(G.U. 16 marzo 2006, n. 63)

 

Art. 1.

     1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l'espressione «sordo».

     2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito dal seguente:

     «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».

     3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, le parole: «L'accertamento del sordomutismo» sono sostituite dalle seguenti: «L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1».