Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 08/08/1995 |
Numero: | 340 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'elargizione di cui all'articolo 4 e l'opzione di cui all'articolo 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche ai componenti le famiglie di coloro che hanno perso la vita in [...] |
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 12,15 miliardi per l'anno 1995, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del [...] |
§ 10.5.78 - L. 8 agosto 1995, n. 340.
Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980.
(G.U. 18 agosto 1995, n. 192).
1. L'elargizione di cui all'articolo 4 e l'opzione di cui all'articolo 5 della
2. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, nonché della determinazione della cumulabilità del beneficio si applicano gli articoli 6, 10, 13 e 16 della
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 12,15 miliardi per l'anno 1995, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.