§ 10.5.78 - L. 8 agosto 1995, n. 340.
Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:08/08/1995
Numero:340


Sommario
Art. 1.      1. L'elargizione di cui all'articolo 4 e l'opzione di cui all'articolo 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche ai componenti le famiglie di coloro che hanno perso la vita in [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 12,15 miliardi per l'anno 1995, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del [...]


§ 10.5.78 - L. 8 agosto 1995, n. 340.

Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980.

(G.U. 18 agosto 1995, n. 192).

 

Art. 1.

     1. L'elargizione di cui all'articolo 4 e l'opzione di cui all'articolo 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche ai componenti le famiglie di coloro che hanno perso la vita in occasione del disastro aereo occorso il 27 giugno 1980 nella zona di Ustica all'aeromobile DC 9 della società ITAVIA durante il volo di linea Bologna-Palermo.

     2. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, nonché della determinazione della cumulabilità del beneficio si applicano gli articoli 6, 10, 13 e 16 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Il termine di cui all'articolo 6 della citata legge n. 302 del 1990 è fissato, ai fin della presente legge, in novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

 

     Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 12,15 miliardi per l'anno 1995, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.