§ 10.5.4G - Legge 17 febbraio 1981, n. 26.
Istituzione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e abrogazione della legge 22 marzo 1967, n. 161.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:17/02/1981
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Il Fondo assistenza sociale lavoratori portuali, di cui alla legge 22 marzo 1967, n. 161, assume la denominazione di Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.
Art. 2.      Al Fondo gestione affluisce il gettito delle addizionali percentuali delle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali versate dalle compagnie e dai gruppi portuali per:
Art. 3.      Il Fondo gestione provvede per conto delle compagnie e dei gruppi portuali al pagamento dei contributi ed alle erogazioni delle prestazioni a favore dei lavoratori portuali ad essi associati. In [...]
Art. 4.      L'amministrazione del Fondo gestione è affidata ad un comitato, composto:
Art. 5.      Il comitato di amministrazione del Fondo gestione ha i seguenti compiti:
Art. 5 bis.  [10]
Art. 6.      Il controllo sulla regolarità della gestione del Fondo gestione viene esercitato da un collegio di sindaci composto da cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono designati: [...]
Art. 7.      La legge 22 marzo 1967, n. 161, è abrogata.
Art. 8.      Il personale in servizio presso il Fondo assistenza alla data di entrata in vigore della presente legge passa alle dipendenze del Fondo gestione.
Art. 9.      Il comitato di amministrazione del Fondo assistenza continua ad esercitare i compiti di ordinaria amministrazione anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge fino alla data in [...]


§ 10.5.4G - Legge 17 febbraio 1981, n. 26. [1]

Istituzione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e abrogazione della legge 22 marzo 1967, n. 161.

(G.U. 20 febbraio 1981, n. 51)

 

     Art. 1.

     Il Fondo assistenza sociale lavoratori portuali, di cui alla legge 22 marzo 1967, n. 161, assume la denominazione di Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

     Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è dotato di personalità giuridica privata. Esso ha sede presso il Ministero della marina mercantile ed è soggetto alla sua vigilanza.

     Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, stabilisce le modalità attraverso le quali si realizza il collegamento funzionale tra Ministero e Fondo gestione e la allocazione di quest'ultimo presso la struttura ministeriale.

     Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali succede in tutte le situazioni patrimoniali attive e passive del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali.

     Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e il Fondo assistenza sociale lavoratori portuali verranno denominati, negli articoli successivi della presente legge, rispettivamente Fondo gestione e Fondo assistenza.

 

          Art. 2.

     Al Fondo gestione affluisce il gettito delle addizionali percentuali delle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali versate dalle compagnie e dai gruppi portuali per:

     a) l'erogazione dei salari differiti;

     b) le prestazioni economiche;

     c) l'assicurazione contro le malattie e le relative indennità integrative;

     d) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le relative indennità integrative;

     e) le erogazioni integrative relative ad aumenti periodici del salario, indennità di buonuscita ed eventuali prepensionamenti;

     f) altre prestazioni in atto, ovvero da istituire anche sostitutive o modificative di quelle di cui alle precedenti lettere, sulla base di accordi fra le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative.

     I titoli e le misure delle addizionali di cui al precedente comma sono determinati a norma dell'art. 203 del regolamento al codice della navigazione, sulla base degli accordi fra le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative e previe direttive emanate dal Ministero della marina mercantile.

     Il servizio di cassa è affidato agli istituti di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in base ad un'apposita convenzione con il Fondo gestione [2] .

     Nulla è innovato per quanto riguarda gli obblighi posti a carico delle compagnie e dei gruppi portuali dalle vigenti disposizioni in materia di contribuzione per le forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa l'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     All'atto dell'incasso delle fatture emesse a carico degli utenti per le prestazioni rese dalle compagnie e dai gruppi portuali, le somme -- a qualsiasi titolo -- di pertinenza del Fondo devono essere irrevocabilmente accreditate al Fondo medesimo che ne è pienamente titolare [3] .

     L'obbligo della contestualità del versamento dei contributi di pertinenza del fondo con l'incasso delle fatture deve essere osservato anche nei porti in cui la esazione delle fatture per le prestazioni di lavoro rese all'utenza è praticata mediante l'intervento diretto od indiretto di enti portuali [4] .

     E', pertanto, fatto espresso divieto di disporre, anche in via temporanea, delle somme di pertinenza del Fondo [5] .

     Il Fondo interromperà le erogazioni delle prestazioni nei confronti delle compagnie e dei gruppi portuali inadempienti [6] .

     Il Ministro della marina mercantile emanerà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto atto ad assicurare la contestualità dei versamenti al Fondo di cui ai commi precedenti, e garantirà successivamente, attraverso la vigilanza delle autorità marittime preposte alla disciplina del lavoro portuale, l'osservanza del decreto stesso adottando i provvedimenti di competenza, ferme restando le eventuali responsabilità penali dei trasgressori [7] .

 

          Art. 3.

     Il Fondo gestione provvede per conto delle compagnie e dei gruppi portuali al pagamento dei contributi ed alle erogazioni delle prestazioni a favore dei lavoratori portuali ad essi associati. In particolare esso provvede:

     a) al pagamento alle compagnie ed ai gruppi portuali delle somme occorrenti per il versamento dei contributi dovuti, nell'interesse dei lavoratori portuali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione involontaria, per gli assegni familiari, per l'adeguamento pensioni e per l'assistenza orfani lavoratori italiani;

     b) ad assicurare ai lavoratori portuali presenti in porto e non avviati al lavoro per mancanza di traffico le prestazioni economiche fissate dagli accordi fra le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali [8] ;

     c) a corrispondere ai lavoratori portuali la tredicesima e quattordicesima mensilità, la retribuzione delle giornate di ferie e di festività nazionali ed infrasettimanali;

     d) al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi ad esso dovuti per l'assicurazione contro le malattie nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e con le modalità di pagamento che saranno determinate con apposita convenzione da stipularsi con il predetto Istituto. Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche possono essere fissati - con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative - retribuzioni e periodi di occupazione medi convenzionali;

     e) alla corresponsione ai lavoratori portuali di indennità integrative per malattia;

     f) al versamento alle compagnie portuali e ai gruppi portuali delle somme occorrenti per il pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei premi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, nonché alla corresponsione ai lavoratori portuali di indennità integrative per le giornate di carenza, di indennità, di infortunio e di invalidità temporanea;

     g) alle erogazioni ed alle prestazioni di cui alle lettere e) ed f) del precedente art. 2.

     I titoli e le misure delle erogazioni e delle prestazioni indicate nel precedente comma, qualora non disciplinate da disposizioni legislative, sono determinati con decreto del Ministro della marina mercantile sulla base di accordi intervenuti tra le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative.

     In presenza di uno squilibrio della gestione del Fondo accertato, anche in corso d'anno, attraverso le periodiche verifiche del collegio dei sindaci, e nel caso in cui le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici non abbiano raggiunto accordi idonei a ristabilire l'equilibrio della gestione, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Ministro della marina mercantile, sentite le predette rappresentanze sindacali nazionali, adotta le misure idonee a ristabilire il suddetto equilibrio della gestione [9] .

     Il Fondo gestione provvede altresì al versamento dei contributi o delle quote sindacali volontarie alle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli utenti portuali sulla base degli accordi di cui al secondo comma dell'art. 2, nonché alle spese di amministrazione per il proprio funzionamento.

 

          Art. 4.

     L'amministrazione del Fondo gestione è affidata ad un comitato, composto:

     a) da un funzionario della Direzione generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero della marina mercantile di qualifica non inferiore a dirigente superiore;

     b) da un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a primo dirigente;

     c) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a primo dirigente;

     d) da nove rappresentanti degli utenti portuali di cui: due designati dalla categoria dell'industria privata ed uno per ciascuna delle seguenti categorie: agenti marittimi e raccomandatari, armamento privato, armamento pubblico, aziende petrolchimiche a partecipazione statale, commercianti, imprese di spedizione, industria pubblica, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;

     e) da dodici rappresentanti dei lavoratori portuali, nominati dal Ministro della marina mercantile, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

     Le designazioni vengono richieste dal Ministro della marina mercantile che provvede a formalizzare la composizione del comitato con proprio decreto.

     Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, su designazione del comitato di amministrazione, nomina il presidente del comitato stesso tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative.

     Il comitato di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

     Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, nomina tra i membri del comitato di amministrazione tre vice presidenti.

     Un vice presidente, cui vengono attribuite funzioni vicarie, è scelto tra i funzionari dello Stato presenti nel comitato di amministrazione; un secondo vice presidente viene designato dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative ed un terzo vice presidente viene designato dall'utenza portuale. I membri del comitato di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Ai lavori del comitato di amministrazione partecipa il direttore del Fondo gestione con funzioni di segretario.

 

          Art. 5.

     Il comitato di amministrazione del Fondo gestione ha i seguenti compiti:

     a) adotta il regolamento per il proprio funzionamento;

     b) delibera in materia di ordinamento dei servizi, di regolamento organico, dei ruoli, di stato giuridico e trattamento economico di attività e di quiescenza dei dipendenti del Fondo gestione, nonché in materia di stato giuridico e trattamento economico del direttore del Fondo gestione. Detti trattamenti saranno determinati secondo gli accordi sindacali riguardanti la regolamentazione nazionale degli addetti alle compagnie portuali;

     c) delibera sugli indirizzi generali di amministrazione del Fondo gestione;

     d) delibera sui bilanci preventivi e consuntivi del Fondo gestione;

     e) delibera sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

     f) delibera sulla costituzione e sulla regolamentazione di comitati consultivi e commissioni;

     g) delibera sui limiti e sulle condizioni per la stipulazione di prestiti ed altre operazioni finanziarie;

     h) delibera sul compenso da attribuire al presidente, ai vice presidenti ed agli altri membri del comitato e sulla misura dei gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del comitato e delle commissioni;

     i) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, nonché in materia di ricorso ad arbitrato e sulla nomina degli arbitri;

     l) fissa le modalità dei versamenti dei contributi dovuti al Fondo gestione dalle compagnie e dai gruppi portuali;

     m) determina le modalità delle prestazioni del Fondo gestione alle compagnie e gruppi portuali;

     n) stabilisce l'importo massimo delle spese in ordine alle quali decide direttamente il presidente;

     o) provvede per tutto quanto rientra nei compiti del Fondo gestione.

 

          Art. 5 bis. [10]

     Il Ministro della marina mercantile, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento del Fondo, può nominare, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, un commissario straordinario che esercita le funzioni che spettano al presidente e al comitato di amministrazione.

     Al commissario straordinario spetta lo stesso trattamento economico previsto per il presidente, che vien posto a carico del bilancio del Fondo.

     La gestione commissariale può, in caso di necessità, essere prorogata per non più di sei mesi.

 

          Art. 6.

     Il controllo sulla regolarità della gestione del Fondo gestione viene esercitato da un collegio di sindaci composto da cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono designati: tre rispettivamente dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro della marina mercantile e due dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali e degli utenti portuali maggiormente rappresentative, scelti tra persone di particolare competenza.

     I membri supplenti sono designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali e degli utenti portuali maggiormente rappresentative, tra persone di particolare competenza.

     Il collegio dei sindaci esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e trasmette, altresì, annualmente il Ministero della marina mercantile una relazione sull'andamento finanziario del Fondo gestione. Il collegio dura in carica tre anni e può essere riconfermato [11] .

     Il Ministro della marina mercantile provvede a richiedere le designazioni ed a formalizzare la costituzione del collegio dei sindaci con lo stesso decreto di costituzione del comitato o con separato decreto.

     L'ammontare dei compensi annui e dei gettoni di presenza del collegio dei sindaci è stabilito con delibera del comitato di amministrazione.

 

          Art. 7.

     La legge 22 marzo 1967, n. 161, è abrogata.

 

          Art. 8.

     Il personale in servizio presso il Fondo assistenza alla data di entrata in vigore della presente legge passa alle dipendenze del Fondo gestione.

     L'attuale ordinamento dei servizi e le norme contenute nel regolamento organico del personale riguardante lo stato giuridico ed il trattamento economico del direttore e del personale del Fondo assistenza, approvato in data 1° dicembre 1978 dal comitato di amministrazione del Fondo assistenza stesso, permangono in vigore anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, salvo modifiche deliberate dal comitato di amministrazione del Fondo gestione.

 

          Art. 9.

     Il comitato di amministrazione del Fondo assistenza continua ad esercitare i compiti di ordinaria amministrazione anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge fino alla data in cui risulteranno costituiti gli organi di amministrazione e di controllo del Fondo gestione.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.L. 22 gennaio 1990, n. 6.

[2] Comma sostituito dall'art. 3 del D.L. 6 aprile 1983, n. 103.

[3] Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 13 agosto 1984, n. 469.

[4] Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 13 agosto 1984, n. 469.

[5] Comma aggiunto dall'art. 9, L. 13 agosto 1984, n. 469.

[6] Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 13 agosto 1984, n. 469.

[7] Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 13 agosto 1984, n. 469.

[8] Lettera sostituita dall'art. 3 del D.L. 6 aprile 1983, n. 103.

[9] Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 13 agosto 1984, n. 469.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 10 della L. 13 agosto 1984, n. 469.

[11] Comma sostituito dall'art. 11 della L. 13 agosto 1984, n. 469.