Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 24/12/1974 |
Numero: | 711 |
Sommario |
Art. 1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto dalla legge 13 marzo 1969, n. 83, e modificato dalle leggi 30 maggio 1970, n. 383 e 21 giugno 1971, n. 515, è [...] |
Art. 2. All'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431, è aggiunto il seguente comma: |
§ 10.5.4A - Legge 24 dicembre 1974, n. 711.
Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431, recante provvidenze per l'assistenza psichiatrica.
(G.U. 8 gennaio 1975, n. 6)
Il secondo comma dell'articolo 5 della
"Le somme relative agli stanziamenti di cui al precedente comma, non impegnate negli esercizi 1970, 1971, 1972 e 1973, possono essere utilizzate fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica".
All'articolo 6 della
"A decorrere dal 1° gennaio 1973 i contributi di cui al precedente comma possono essere concessi anche a quelle province che, pur disponendo di ospedale psichiatrico proprio, siano state costrette, per obiettive e documentate ragioni di carenza di posti letto, ad avvalersi, in base a regolari convenzioni, di istituti ospedalieri eretti in enti morali e non aventi finalità di lucro, e provvedano a migliorare l'assistenza ai malati di mente secondo i criteri della presente legge".