Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 23/12/1976 |
Numero: | 850 |
§ 10.5.48 - D.L. 23 dicembre 1976, n. 850. [1]
Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti
(G.U. 24 dicembre 1976, n. 342).
Art. 1. [2]
Con decorrenza dal 1° gennaio 1977, i limiti di reddito di cui agli articoli 6, 8 e 10 del
Art. 2. [3]
Art. 3.
Art. 3 bis. [4]
Con decorrenza dalla data indicata nell'art. 1, il limite di reddito di cui al secondo comma dell'art. 8 del
La condizione del possesso del reddito non superiore al limite indicato nel precedente comma deve intendersi riferita, nel caso che i rappresentanti legali siano i genitori, a quello di essi che risulta possessore del reddito più elevato.
Se il nucleo familiare annovera figli minori degli anni 18 i limiti di reddito di cui al primo comma del presente articolo si intendono aumentati di L. 500.000 per ogni figlio a carico.
I limiti si intendono raddoppiati qualora nello stesso nucleo familiare vi sia più di un minore invalido non deambulante.
Il quarto comma dell'art. 1 della
Art. 3 ter. [5]
Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.
Non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4.
All'onere derivante dalla applicazione del presente decreto, valutato per l'anno 1977, in lire 30.000 milioni, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della
[2] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[4] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.