§ 10.5.45 - D.L. 15 maggio 1975, n. 150.
Provvidenze scolastiche a favore di insegnanti ed alunni provenienti dall'Eritrea.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:15/05/1975
Numero:150


Sommario
Art. 1.      Gli insegnanti non di ruolo incaricati in servizio delle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1974-75 con nomina del Ministero degli affari esteri e compresi nel contingente di cui [...]
Art. 2.      Il personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1974-75 e fino alla chiusura dello stesso, con nomina del Ministero degli affari esteri [...]
Art. 3.      Gli alunni provenienti dalle scuole italiane in Eritrea, statali e legalmente riconosciute, che in sede di scrutinio finale abbiano conseguito la promozione, potranno iscriversi alle [...]
Art. 4.      Gli alunni provenienti dalle scuole italiane elementari e medie in Eritrea possono partecipare presso le scuole metropolitane fino al termine del corrente anno scolastico all'attività didattica [...]
Art. 5.      Alla spesa per il pagamento del compenso forfettario al presidente e ai membri della commissione degli esami di maturità operanti in Italia, valutata in lire 5 milioni, si farà fronte con i [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 10.5.45 - D.L. 15 maggio 1975, n. 150. [1]

Provvidenze scolastiche a favore di insegnanti ed alunni provenienti dall'Eritrea.

(G.U. 22 maggio 1975, n. 133).

 

Art. 1.

     Gli insegnanti non di ruolo incaricati in servizio delle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1974-75 con nomina del Ministero degli affari esteri e compresi nel contingente di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, sono riassunti in servizio anche in soprannumero con la qualifica di incaricati a tempo indeterminato nelle scuole ed istituti di corrispondente grado ed indirizzo funzionanti nelle scuole di residenza del territorio nazionale, con diritto di non licenziabilità fino al 30 settembre 1979, ovvero, a domanda e nel limite dei posti disponibili, possono essere utilizzati con la qualifica di incaricati locali, presso le istituzioni scolastiche, di assistenza scolastica, formazione e perfezionamento professionale all'estero di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

     Nell'ipotesi di riassunzione in soprannumero gli insegnanti di cui al primo comma possono essere utilizzati anche presso gli uffici di segreteria delle scuole, o per attività parascolastiche e assistenziali, con mansioni possibilmente corrispondenti ai titoli posseduti.

     I cittadini italiani che abbiano prestato servizio quali supplenti temporanei nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1974-75 o negli anni precedenti, ovvero che abbiano prestato servizio presso le scuole stesse senza rapporto di impiego con la Stato italiano, purché in possesso del titolo di studio prescritto, possono chiedere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze, con diritto alle speciali riserve previste per la categoria di profugo dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744 [2].

 

     Art. 2.

     Il personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1974-75 e fino alla chiusura dello stesso, con nomina del Ministero degli affari esteri e compreso nel contingente di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, è riassunto in servizio anche in soprannumero negli istituti e scuole del territorio metropolitano con diritto a non licenziabilità fino al 30 settembre 1979.

     Il personale indicato nel presente decreto potrà beneficiare nei due anni successivi alla data della sua entrata in vigore di eventuali provvedimenti più favorevoli che dovessero essere disposti per la generalità del personale non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero.

 

     Art. 3.

     Gli alunni provenienti dalle scuole italiane in Eritrea, statali e legalmente riconosciute, che in sede di scrutinio finale abbiano conseguito la promozione, potranno iscriversi alle corrispondenti scuole del territorio metropolitano in classi da stabilirsi con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero della pubblica istruzione tenuto conto della diversità degli ordinamenti scolastici.

     Gli alunni che in sede di scrutinio finale siano stati ammessi a riparare una o più materie possono iscriversi alla corrispondente classe successiva previo superamento di un esame colloquio le cui modalità sono fissate dal consiglio di interclasse o dal collegio degli insegnanti della scuola alla quale gli alunni intendono iscriversi [3].

     Potranno essere istituite sessioni speciali di esami di idoneità o di integrazione riservati ai profughi.

     Sarà istituita una sessione speciale di esami di licenza media e di maturità da effettuarsi, in favore degli alunni delle scuole italiane in Eritrea che nello scrutinio finale risultino ammessi a sostenere gli esami in conformità alle disposizioni impartite con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero degli affari esteri.

     Gli esami consisteranno essenzialmente in un colloquio e per la costituzione delle commissioni esaminatrici potrà derogarsi alle norme vigenti.

     La sessione speciale d'esame potrà svolgersi anche in sedi e tempi diversi.

     Gli esami di primo e secondo ciclo elementare saranno sostituiti dallo scrutinio ai sensi e per gli effetti di cui ai primi due commi del presente articolo.

 

     Art. 4.

     Gli alunni provenienti dalle scuole italiane elementari e medie in Eritrea possono partecipare presso le scuole metropolitane fino al termine del corrente anno scolastico all'attività didattica della classe corrispondente a quella frequentata.

     Speciali corsi di recupero e di sostegno potranno essere organizzati nel corrente anno scolastico a favore degli studenti profughi appartenenti a scuole secondarie di 2° grado, anche con la collaborazione dei rispettivi insegnanti.

 

     Art. 5.

     Alla spesa per il pagamento del compenso forfettario al presidente e ai membri della commissione degli esami di maturità operanti in Italia, valutata in lire 5 milioni, si farà fronte con i fondi stanziati sui capitoli 2204 e 2402 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1975.

 

     Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 18 luglio 1975, n. 299.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 18 luglio 1975, n. 299.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 18 luglio 1975, n. 299.