Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 21/06/1971 |
Numero: | 515 |
Sommario |
Art. 1. Il secondo comma dell'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto dalla legge 13 marzo 1969, n. 83, e modificato dalla legge 30 maggio 1970, n. 383, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Il concorso dello Stato previsto dall'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, ai maggiori oneri derivanti alle provincie e agli enti da cui dipendono ospedali psichiatrici e centri o servizi [...] |
Art. 3. A decorrere dal 1° luglio 1971 e fino alla data indicata all'art. 1 è corrisposta ai medici e agli psicologi degli ospedali psichiatrici e dei centri o servizi di igiene mentale un'indennità, [...] |
Art. 4. Le disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 431, e della presente legge sono estese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli istituti medico-psicopedagogici [...] |
Art. 5. L'onere conseguente all'applicazione degli articoli 2, primo e secondo comma, 3 e 4 grava sui fondi di cui all'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431 e di cui all'art. 1 della presente legge. [...] |
§ 10.5.3N - Legge 21 giugno 1971, n. 515.
Modifica dell'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica e nuove norme per l'utilizzo delle somme ivi previste.
(G.U. 3 agosto 1971, n. 195)
Il secondo comma dell'art. 5 della
"Le somme relative agli stanziamenti di lire 8.000 milioni, 12.000 milioni, 16.000 milioni e di lire 23.394 milioni di cui al precedente comma, non impegnate negli esercizi 1970 e 1971, possono essere utilizzate fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica".
Il concorso dello Stato previsto dall'art. 5 della
Il concorso dello Stato per il pagamento della differenza, a favore dei medici degli ospedali psichiatrici, dei centri o servizi di igiene mentale, in servizio alla data di entrata in vigore della
Il trattamento economico del personale non medico gravante sulle provincie e sugli altri enti, da cui dipendono gli ospedali psichiatrici, già in servizio alla data di entrata in vigore della
A decorrere dal 1° luglio 1971 e fino alla data indicata all'art. 1 è corrisposta ai medici e agli psicologi degli ospedali psichiatrici e dei centri o servizi di igiene mentale un'indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento alla predetta data e quello attualmente in vigore per i medici dipendenti dagli enti ospedalieri di corrispondente funzione e anzianità.
Con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà determinata per le singole qualifiche l'indennità dovuta ai sensi del precedente comma.
Le disposizioni della
L'onere conseguente all'applicazione degli articoli 2, primo e secondo comma, 3 e 4 grava sui fondi di cui all'art. 5 della