Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 09/08/1954 |
Numero: | 633 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. [2] |
Art. 3. Per il periodo dalla data di entrata in vigore della presente legge al 30 giugno 1955, il Ministero di grazia e giustizia assegnerà, entro il 30 giugno 1954, lire 150 [...] |
Art. 4. Le assegnazioni di cui agli articoli precedenti saranno fatte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia |
Art. 5. Alla copertura della spesa di cui all'art. 3 sarà provveduto mediante riduzione della somma di lire 300 milioni sul capitolo 73 dello stato di previsione della spesa del [...] |
Art. 6. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni |
§ 10.5.1e - Legge 9 agosto 1954, n. 633.
Provvedimenti per l'assistenza ai liberati dal carcere.
(G.U. 16 agosto 1954, n. 186).
A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, è stanziata nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia la somma di annue lire 300.000.000 per l'assistenza ai dimessi dagli Istituti di prevenzione e di pena e alle loro famiglie.
La somma suindicata sarà distribuita a favore dei Consigli di patronato e delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza alle famiglie degli internati negli Istituti di prevenzione e pena e ai dimessi dai detti Istituti.
Per il periodo dalla data di entrata in vigore della presente legge al 30 giugno 1955, il Ministero di grazia e giustizia assegnerà, entro il 30 giugno 1954, lire 150 milioni ai Consigli di patronato e lire 150 milioni a favore delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza dei liberati dal carcere.
Le assegnazioni di cui agli articoli precedenti saranno fatte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Alla copertura della spesa di cui all'art. 3 sarà provveduto mediante riduzione della somma di lire 300 milioni sul capitolo 73 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, approvato con
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della