§ 10.5.1e - Legge 9 agosto 1954, n. 633.
Provvedimenti per l'assistenza ai liberati dal carcere.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:09/08/1954
Numero:633


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Per il periodo dalla data di entrata in vigore della presente legge al 30 giugno 1955, il Ministero di grazia e giustizia assegnerà, entro il 30 giugno 1954, lire 150 [...]
Art. 4.      Le assegnazioni di cui agli articoli precedenti saranno fatte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia
Art. 5.      Alla copertura della spesa di cui all'art. 3 sarà provveduto mediante riduzione della somma di lire 300 milioni sul capitolo 73 dello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 6.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni


§ 10.5.1e - Legge 9 agosto 1954, n. 633.

Provvedimenti per l'assistenza ai liberati dal carcere.

(G.U. 16 agosto 1954, n. 186).

 

 

     Art. 1. [1]

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, è stanziata nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia la somma di annue lire 300.000.000 per l'assistenza ai dimessi dagli Istituti di prevenzione e di pena e alle loro famiglie.

 

          Art. 2. [2]

     La somma suindicata sarà distribuita a favore dei Consigli di patronato e delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza alle famiglie degli internati negli Istituti di prevenzione e pena e ai dimessi dai detti Istituti.

 

          Art. 3.

     Per il periodo dalla data di entrata in vigore della presente legge al 30 giugno 1955, il Ministero di grazia e giustizia assegnerà, entro il 30 giugno 1954, lire 150 milioni ai Consigli di patronato e lire 150 milioni a favore delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza dei liberati dal carcere.

 

          Art. 4.

     Le assegnazioni di cui agli articoli precedenti saranno fatte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

 

          Art. 5.

     Alla copertura della spesa di cui all'art. 3 sarà provveduto mediante riduzione della somma di lire 300 milioni sul capitolo 73 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, approvato con legge 31 ottobre 1953, n. 802.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 23 maggio 1956, n. 491.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 23 maggio 1956, n. 491.