Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 13/05/1935 |
Numero: | 1101 |
Sommario |
Art. 1. La lettera a dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, è sostituita dalla seguente: |
Art. 2. Il primo comma dell'art. 19 della medesima legge è sostituito dal seguente: |
Art. 3. Salvo il disposto dell'art. 6 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, hanno titolo al sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, di cui all'art. 1° della legge 22 gennaio 1934, n. 115, [...] |
§ 10.5.5 - R.D.L. 13 maggio 1935, n. 1101. [1]
Aggiunte e varianti alla legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.
(G.U. 4 luglio 1935, n. 154).
La lettera a dell'art. 3 della
(Omissis).
Al medesimo art. 3 è aggiunto il seguente comma:
(Omissis).
Il primo comma dell'art. 19 della medesima legge è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Salvo il disposto dell'art. 6 del regio
Il presente decreto, che entra in vigore dal 5 febbraio 1935, sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
[1] Convertito in legge dalla