§ 10.5.5 - R.D.L. 13 maggio 1935, n. 1101.
Aggiunte e varianti alla legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:13/05/1935
Numero:1101


Sommario
Art. 1.      La lettera a dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, è sostituita dalla seguente:
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 19 della medesima legge è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Salvo il disposto dell'art. 6 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, hanno titolo al sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, di cui all'art. 1° della legge 22 gennaio 1934, n. 115, [...]


§ 10.5.5 - R.D.L. 13 maggio 1935, n. 1101. [1]

Aggiunte e varianti alla legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

(G.U. 4 luglio 1935, n. 154).

 

Art. 1.

     La lettera a dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     Al medesimo art. 3 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 19 della medesima legge è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Salvo il disposto dell'art. 6 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, hanno titolo al sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, di cui all'art. 1° della legge 22 gennaio 1934, n. 115, limitatamente al periodo in cui può essere corrisposto il soccorso stesso, anche i congiunti bisognosi dei militari di truppa e dei sottufficiali (sino al grado, compreso, di sergente maggiore e corrispondenti) di qualsiasi classe, arruolatisi volontari, ad eccezione di quelli per anticipazione degli obblighi di leva, in reparti di una qualunque delle forze armate dello Stato destinati nelle colonie dell'Africa orientale.

     Il presente decreto, che entra in vigore dal 5 febbraio 1935, sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 23 dicembre 1935, n. 2446.