Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 22/12/2010 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’art. 6 della L.R. 31/2010) |
Art. 2. (Norma finanziaria) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 4.4.230 - L.R. 22 dicembre 2010, n. 62.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 luglio 2010, n. 31, recante 'Norme regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. n. 152/06 (Norme in materia ambientale)'.
(B.U. 12 gennaio 2011, n. 2)
Art. 1. (Modifiche all’art. 6 della
1. Il comma 2 dell’art. 6 della
“2. Qualora lo scarico finale delle acque reflue urbane di cui al comma 1 sia costituito anche da scarichi di acque reflue industriali, devono essere rispettati altresì i limiti della tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del
2. Il comma 3 dell’art. 6 della
“3. I limiti previsti al comma 2 si applicano qualora il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune, nei casi previsti dal comma 5, art. 148 D.Lgs. n. 152/06, abbiano adeguato il sistema regolamentare degli scarichi in rete fognaria, di cui all'art. 107 D.Lgs. n. 152/06, prevedendo che tutti gli scarichi industriali debbano essere preventivamente autorizzati, in forma espressa, al rispetto della Tabella 3, colonna "scarico in rete fognaria" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del
3. Il comma 6 dell’art. 6 della
“6. In occasione dell’adeguamento dell’autorizzazione di cui al comma 4, il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune, nei casi previsti dall’articolo 148, comma 5, del
4. Il comma 7 dell’art. 6 della
“7. Nell’effettuazione dei controlli degli scarichi ai sensi dell’articolo 128 del
Art. 2. (Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.