§ 4.4.230 - L.R. 22 dicembre 2010, n. 62.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 luglio 2010, n. 31, recante 'Norme regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. n. 152/06 (Norme in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:22/12/2010
Numero:62


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’art. 6 della L.R. 31/2010)
Art. 2.  (Norma finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 4.4.230 - L.R. 22 dicembre 2010, n. 62.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 luglio 2010, n. 31, recante 'Norme regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. n. 152/06 (Norme in materia ambientale)'.

(B.U. 12 gennaio 2011, n. 2)

 

Art. 1. (Modifiche all’art. 6 della L.R. 31/2010)

1. Il comma 2 dell’art. 6 della L.R. 29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. n. 152/06 (Norme in materia ambientale) è sostituito dal seguente:

 

“2. Qualora lo scarico finale delle acque reflue urbane di cui al comma 1 sia costituito anche da scarichi di acque reflue industriali, devono essere rispettati altresì i limiti della tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, per i parametri della tabella 5 dello stesso Allegato”.

 

2. Il comma 3 dell’art. 6 della L.R. 31/2010 è sostituito dal seguente:

 

“3. I limiti previsti al comma 2 si applicano qualora il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune, nei casi previsti dal comma 5, art. 148 D.Lgs. n. 152/06, abbiano adeguato il sistema regolamentare degli scarichi in rete fognaria, di cui all'art. 107 D.Lgs. n. 152/06, prevedendo che tutti gli scarichi industriali debbano essere preventivamente autorizzati, in forma espressa, al rispetto della Tabella 3, colonna "scarico in rete fognaria" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e abbiano previsto, ai sensi dell'art. 128, comma 2, D.Lgs. n. 152/06, un adeguato sistema di controllo di tali scarichi, con controlli sia a proprio carico che a carico del titolare dell'attività industriale. I risultati di detti controlli sono a disposizione dell'Autorità competente”.

 

3. Il comma 6 dell’art. 6 della L.R. 31/2010, è sostituito dal seguente:

 

“6. In occasione dell’adeguamento dell’autorizzazione di cui al comma 4, il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune, nei casi previsti dall’articolo 148, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, presentano alla Provincia competente l’elenco degli scarichi industriali autorizzati al recapito in fognatura ed i limiti prescritti nel rispetto del comma 3 del presente articolo. In caso di mancata presentazione di tale documentazione o di non rispetto di quanto indicato al comma 3, la Provincia autorizza lo scarico nel rispetto di tutti i limiti previsti in Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006”.

 

4. Il comma 7 dell’art. 6 della L.R. 31/2010, è sostituito dal seguente:

 

“7. Nell’effettuazione dei controlli degli scarichi ai sensi dell’articolo 128 del D.Lgs. n. 152/2006, l’Autorità competente verifica il rispetto delle previsioni di cui al comma 3. In caso di mancato rispetto dello stesso, la Provincia, previa diffida, modifica il provvedimento di autorizzazione dello scarico imponendo il rispetto di tutta la tabella 3, allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06”.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.