§ 4.4.227 - L.R. 27 ottobre 2010, n. 43.
Intervento regionale in materia di acque minerali e termali. Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:27/10/2010
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15
Art. 2.  Integrazione all’art. 33 della L.R. 15/2002
Art. 3.  Norma finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 4.4.227 - L.R. 27 ottobre 2010, n. 43.

Intervento regionale in materia di acque minerali e termali. Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15

(B.U. 24 novembre 2010, n. 75)

 

     Art. 1. Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15

1. I commi 5 e seguenti fino al comma 5 quinquies dell’articolo 33 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali) sono sostituiti dai seguenti:

 

“5. E’ istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un canone a carico dei concessionari di acque minerali e termali destinate rispettivamente all’imbottigliamento e commercializzazione o attività termali, determinato nella misura di:

a) euro 1,00 per ogni 1000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti;

b) euro 0,50 per ogni 1000 litri o frazione di acqua termale emunta;

c) euro 1,00 per ogni 1000 litri o frazione di acqua di sorgente imbottigliata.

5 bis. Al fine di garantire la difesa dei livelli occupazionali in considerazione della congiuntura economica in atto, ai concessionari, che sottoscrivono un protocollo di intesa con la Regione Abruzzo recanti patti sulla difesa dei livelli occupazionali, il canone stabilito dal comma 5 è applicato in forma ridotta come segue:

a) euro 0,30 per ogni 1000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti;

b) euro 0,50 per ogni 1000 litri o frazione di acqua termale emunta;

c) euro 0,30 per ogni 1000 litri o frazione di acqua di sorgente imbottigliata.

5 ter. L’importo corrispondente al canone determinato ai sensi dei commi 5 e 5 bis deve essere corrisposto dai concessionari alla Regione Abruzzo in rate semestrali posticipate, calcolate sulla base dei consumi dei rispettivi semestri entro il mese successivo a quello di scadenza del semestre di riferimento.

5 quater. Per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento il concessionario deve corrispondere una sanzione amministrativa pari al 20% dell’importo non versato, ridotta al 10% se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento dovuto, nonché gli interessi determinati con applicazione dei tassi definiti con decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

5 quinquies. In caso di accertamento d’ufficio, la mancata regolarizzazione del versamento ai sensi del comma 5 quater entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta, previa diffida, la decadenza della concessione da disporre con provvedimento da parte della Struttura competente.

 

2. All’articolo 33 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali) dopo il comma 5 quinquies sono aggiunti i seguenti commi:

 

5 sexies. Al fine della determinazione degli importi dovuti ai sensi del presente articolo, i concessionari trasmettono alla Direzione regionale competente in materia entro il mese successivo al semestre di riferimento, in concomitanza con il pagamento del canone semestrale dovuto, un’autocertificazione attestante la quantità di acqua minerale naturale e di sorgente emunta e quella imbottigliata e, per le acque termali, la quantità di acqua emunta, come rilevate dagli appositi misuratori dei volumi e delle portate installati a cura dei concessionari medesimi.”

5 septies. I semestri di riferimento hanno termine al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.

5 octies. Al fine di conseguire la più ampia semplificazione e corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le norme applicative dell’articolo medesimo.

5 novies. Le entrate confluiscono nel bilancio regionale a decorrere dall’anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sono imputate al capitolo di entrata 03.01.001 - 31150, “Proventi derivanti da applicazione del canone sulle concessioni acque minerali”.

5 decies. Le entrate di cui al presente articolo sono stimate in euro 100.000,00 annui. Al fine di dotare la Direzione regionale competente in materia della strumentazione e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle funzioni connesse alle disposizioni di cui alla presente legge, i proventi dell’anno 2011 sono destinati prioritariamente all’acquisto di automezzi ed attrezzature e agli oneri connessi alla predisposizione del “Piano regionale delle acque minerali e termali di cui all’art. 7 della L.R. 15/2002”.

 

     Art. 2. Integrazione all’art. 33 della L.R. 15/2002

1. All’art. 33 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 dopo il comma 5 decies è aggiunto il seguente comma 5 undecies:

 

“5 undecies. I canoni fissati al comma 5 bis cessano di applicarsi qualora le imprese operanti nel settore riducano gli attuali livelli occupazionali. In tale eventualità tornano ad applicarsi i canoni previsti dal comma 5”.

 

     Art. 3. Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale del corrente esercizio finanziario.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo al quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.