§ 4.4.222 - L.R. 4 agosto 2009, n. 11.
Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:04/08/2009
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità ed obiettivi
Art. 2.  Piano regionale di protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto
Art. 3.  Campo di applicazione e contenuti del PRA
Art. 4.  Rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di amianto
Art. 5.  Registri
Art. 6.  Obblighi dei proprietari
Art. 7.  Organismi di controllo
Art. 8.  (Sorveglianza Epidemiologica)
Art. 9.  Abrogazione di norme regionali
Art. 10.  Norma finanziaria
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 4.4.222 - L.R. 4 agosto 2009, n. 11.

Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della

difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

(B.U. 26 agosto 2009, n. 44)

 

Art. 1. Finalità ed obiettivi

1. La Regione Abruzzo adotta gli strumenti necessari per la tutela ed il risanamento dell’ambiente e per la tutela della salute e dispone in ordine alla bonifica ed allo smaltimento dell’amianto in attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) ed in osservanza del D.P.R. 8.08.1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto).

2. Gli obiettivi della presente legge sono:

a) la salvaguardia e la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione a fibre aerodisperse di amianto;

b) la gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, tra cui in particolare quelli destinati al culto e loro pertinenze nonché ad attività assistenziali, didattiche, sportive e culturali, mezzi di trasporto e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto o materiali contenenti amianto [1];

c) la promozione di attività finalizzate alla tutela dei rischi per la salute e per l’ambiente dall’amianto e la collaborazione con enti pubblici per la ricerca e la sperimentazione nel settore;

d) la promozione di iniziative di educazione, formazione ed informazione, finalizzate ad accrescere la conoscenza sui rischi derivanti dalla presenza di amianto o materiali contenenti amianto ed alla sua corretta gestione.

3. La Giunta Regionale, tramite i servizi regionali competenti, coordina tutti gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, con la partecipazione degli enti locali e dei soggetti coinvolti.

 

     Art. 2. Piano regionale di protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto

1. La Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 257/1992, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore all’Ambiente di concerto con l’Assessore alla Sanità, previo parere congiunto della 4^ Commissione e 5^ Commissione, sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali, istituita con legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), approva il “Piano regionale di protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”, denominato in seguito PRA.

2. Il PRA è soggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui alla direttiva 2001/42/CE; la Giunta Regionale, con propria deliberazione, definisce le procedure ai fini della Valutazione Ambientale Strategica del PRA, ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. – Parte II.

3. Per la redazione del PRA, le Direzioni regionali Ambiente e Sanità, si avvalgono di un Comitato tecnico-scientifico interdisciplinare la cui composizione e le finalità sono fissati con atto della Giunta regionale su proposta dei Servizi competenti dell’Assessorato all’Ambiente ed alla Sanità.

4. Il PRA è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, a seguito di modifiche che dovessero intervenire nella legislazione o come conseguenza delle conoscenze acquisite durante l’attuazione dello stesso; per la revisione si applicano le procedure previste per l’approvazione.

5. Il PRA è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) e si armonizza, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della legge n. 257/1992, con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla L.R. 19.12.2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)” e s.m.i.; le disposizioni contenute nel PRA hanno carattere vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati interessati al fattore di rischio derivante dall’amianto.

 

     Art. 3. Campo di applicazione e contenuti del PRA

1. Il PRA prevede disposizioni per:

a) strutture edilizie ad uso civile, commerciale, artigianale, agricolo ed industriale, edifici destinati al culto e loro pertinenze nonché ad attività assistenziali, didattiche, sportive e culturali, anche non più in uso, in cui sono in opera manufatti e materiali, in matrice compatta e friabile, ai quali è stato intenzionalmente aggiunto amianto [2];

b) attività lavorative che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto per i lavoratori;

c) attività che contemplano la rilevazione, l’utilizzazione e la bonifica dell’amianto presente in natura e delle pietre verdi e nelle altre situazioni di cui al D.M. 14 maggio 1996 “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lett. f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: ‘Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.

2. Il PRA definisce le azioni, indica gli strumenti ed individua le risorse per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1.

3. Il PRA è articolato nei seguenti punti:

a) conoscenza complessiva del rischio amianto, attraverso l’effettuazione di:

1) aggiornamento del censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto;

2) aggiornamento della mappatura delle zone del territorio regionale interessate dall’amianto attraverso la loro georeferenziazione;

3) aggiornamento della mappatura dei siti regionali interessati da presenza di pietre verdi;

4) acquisizione, tramite INAIL, dell’elenco delle imprese che corrispondono o hanno corrisposto il premio assicurativo per la voce “silicosi ed asbestosi”;

b) organizzazione presso il Sistema Informativo Regionale Ambientale dell’ARTA (di seguito denominato SIRA), di un Sistema Informativo Territoriale (di seguito denominato SIT), del quale fanno parte i dati del censimento e della mappatura; con apposita delibera della Giunta Regionale, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità organizzative del SIT, la gestione dei dati e l’accessibilità degli stessi da parte degli organi di vigilanza;

c) elaborazione di criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica e l’individuazione delle priorità per effettuare la medesima che tengano conto della vigente normativa in materia.

Detti criteri contengono altresì:

1) indicazione di particolari procedure per la bonifica e lo smaltimento di materiali contenenti amianto;

2) individuazione di procedure per la gestione della microraccolta;

3) indicazioni in ordine alle condizioni di fruibilità di ambienti, rotabili, natanti, aeromobili e parco automezzi bonificati;

4) definizione di misure di protezione dalla presenza naturale di amianto, ivi comprese quelle relative all’importazione di materiale lapideo;

5) indicazione delle modalità di gestione di amianto o materiali contenenti amianto fino alla loro eliminazione o al termine della loro vita utile;

d) definizione dei criteri di priorità degli interventi di bonifica, nei casi oggetto di finanziamento o cofinanziamento pubblico, da parte del Comitato interdisciplinare tecnico-scientifico di cui all’art. 2, comma 3;

e) monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy, attraverso:

1) la raccolta di dati epidemiologici tramite la competente Direzione Sanità della Regione Abruzzo;

2) l’elaborazione delle modalità procedurali della sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ed adozione di specifici orientamenti regionali relativi alle problematiche sanitarie connesse con l’esposizione professionale in atto, anche mediante il coordinamento dei servizi di vigilanza con i medici competenti;

3) l’utilizzo dei dati del Registro regionale dei mesoteliomi di cui alla DGR n. 1213 del 19.12.2003 sugli effetti neoplastici causati dall’esposizione all’amianto;

4) la raccolta di dati sanitari ed amministrativi da strutture ospedaliere ed INAIL, relativamente alle patologie amianto correlate;

f) definizione di linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle Aziende USL e dell’ARTA, per uniformare le attività di vigilanza e definirne le priorità su tutto il territorio regionale, attraverso l’istituzione di appositi tavoli tecnici da parte delle direzioni regionali competenti. A tal fine, deve essere verificata:

1) l’organizzazione e la disponibilità di personale rispetto ai preesistenti carichi di lavoro e la dotazione di mezzi e strumenti delle Aziende USL;

2) la dotazione strumentale e di personale dell’ARTA, così come espressamente indicato dall’Allegato V al D.M. 14.05.1996 e dall’art. 11 del D.P.R. 8.08.1994;

g) definizione di criteri per la realizzazione e l’esercizio degli impianti di smaltimento o recupero e l’individuazione degli impianti per fronteggiare la domanda di smaltimento, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 5, della L.R. 45/07;

h) individuazione degli strumenti per la formazione e l’aggiornamento degli operatori delle Aziende USL, dell’ARTA e per il rilascio dell’abilitazione ai lavoratori delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell’amianto;

i) applicazione di specifiche ulteriori sanzioni per l’inosservanza di obblighi e divieti previsti dal PRA non individuati dall’art. 15 della legge n. 257/1992 e dal D.Lgs. 9.04.2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

j) promozione di iniziative di informazione finalizzate alla migliore sensibilizzazione dei cittadini sul problema amianto;

k) definizione dei requisiti di cui devono essere in possesso i responsabili individuati al punto 4 a) del D.M. 6.09.1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto).

4. Ai fini dell’attuazione della presente legge, le definizioni di amianto, materiale contenente amianto e rifiuto contenente amianto, sono definite con il PRA.

5. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Commissione consiliare competente, la relazione sullo stato di attuazione del PRA.

 

     Art. 4. Rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di amianto

1. In attuazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, possono essere erogati contributi a fondo perduto ai Comuni per la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di rifiuti contenenti amianto.

2. Con deliberazione della Giunta Regionale, d’intesa con il Comitato interdisciplinare tecnicoscientifico di cui all’art. 2, comma 3, sono approvati i documenti tecnici e le modalità di attuazione della vigente normativa per le operazioni di cui al comma 1.

3. I Comuni promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dallo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto effettuati in difformità alla vigente normativa.

4. La Giunta regionale può prevedere in attuazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, contributi da erogare anche a soggetti privati, per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto in opera in edifici adibiti a civile abitazione e relative pertinenze e in edifici o impianti adibiti ad attività artigianali, industriali, commerciali, agricole e in edifici destinati al culto e loro pertinenze nonché ad attività assistenziali, didattiche, sportive e culturali [3].

5. I contributi di cui al comma 4, sono concessi per la realizzazione di interventi di rimozione su manufatti contenenti amianto, alle condizioni indicate dal Comitato interdisciplinare tecnicoscientifico di cui all’art. 4, comma 2.

6. La Giunta regionale può adottare, con propria deliberazione, con cadenza di norma annuale, un bando pubblico con il quale vengono stabiliti:

a) i criteri e le priorità per l’ammissione ai contributi;

b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;

c) le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento;

d) i criteri per la determinazione dell’ammissibilità dei contributi e i termini del bando pubblico per individuare le ditte ai fini del convenzionamento per l’espletamento del servizio di rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti beneficiari dei contributi;

e) i criteri per l’eventuale revoca dei contributi.

7. I fondi possono essere ripartiti tra i Comuni, singoli o associati, che abbiano adottato i necessari documenti in conformità con le modalità di attuazione di cui al comma 2, per rimuovere piccole quantità di amianto, fino ad un massimo del 70% della spesa ritenuta ammissibile, secondo quanto stabilito nel bando di cui al comma 6.

8. Resta fermo per i Comuni l’obbligo di provvedere alla bonifica ed all’eventuale ripristino ambientale delle aree oggetto di rimozione di rifiuti, come previsto dalla L.R. 45/07 e s.m.i.

 

     Art. 5. Registri

1. Le Aziende USL territorialmente competenti comunicano, con periodicità annuale, alle Direzioni Regionali Ambiente e Sanità della Regione Abruzzo, alle Province ed all’ARTA, l’aggiornamento dei registri di cui all’art. 12, comma 5, della Legge 257/92.

2. E’ delegata alle Aziende USL la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti che svolgono le attività di cui all’art. 246 del D.Lgs. 9.04.2008, n. 81.

3. Le imprese di cui al comma 2 trasmettono al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL, nel cui territorio sono state svolte le attività dell’impresa, la relazione di cui all’art. 9 della legge n. 257/1992; la relazione è annuale e deve essere trasmessa entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, anche se a tale data siano cessate le attività soggette all’obbligo di relazione.

 

     Art. 6. Obblighi dei proprietari

1. Al fine di aggiornare il censimento dell’amianto presente sul territorio regionale, i soggetti pubblici ed i privati proprietari, ove non vi abbiano già provveduto, sono tenuti a comunicare:

a) al SIT la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto negli edifici, impianti o luoghi, ivi compresi i mezzi di trasporto, nei quali essi siano presenti, fatti salvi gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 12, comma 5, della legge n. 257/92;

b) all’Azienda USL ed alla Provincia, competenti per territorio, la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto nei mezzi di trasporto.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la tipologia ed il grado di dettaglio delle informazioni da fornire con le suddette comunicazioni.

3. La comunicazione al SIT è condizione necessaria per potersi avvalere delle procedure semplificate e per accedere ai contributi di cui all’art. 4, comma 5.

4. I soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili nei quali è presente amianto di elevata friabilità di cui alla Tab. 1 del D.M. 06.09.94, devono presentare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alla Azienda USL territorialmente competente il piano di bonifica di tali materiali.

5. I soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili contenenti amianto o materiale contenente amianto, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, devono adempiere agli obblighi di cui al DM 6.09.94.

 

     Art. 7. Organismi di controllo

1. Con l’obiettivo di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste dal PRA, la Giunta regionale si avvale dei seguenti soggetti:

a) Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL, cui sono affidati compiti di vigilanza negli ambienti di vita e di lavoro;

b) ARTA, Centro Regionale di Riferimento Amianto, cui è assegnato il compito di supporto tecnico-analitico;

c) Province, cui sono assegnati compiti di verifica della gestione dei rifiuti contenenti amianto.

 

     Art. 8. (Sorveglianza Epidemiologica) [4]

1. La sorveglianza epidemiologica dei tumori patognonomici o strettamente correlati con l'esposizione all'amianto è svolta dal Centro Operativo Regionale istituito con D.G.R. n. 1213 del 19.12.2003 in base alle indicazioni previste dal D.P.C.M. del 10.12.2002, n. 308 (Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del D.Lgs. n. 277 del 1991).

 

     Art. 9. Abrogazione di norme regionali

1. E’ abrogata la L.R. 30.08.1996, n. 75 (Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto), pubblicata sul BURA n. 30 speciale del 10.09.1996.

 

     Art. 10. Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4, la Giunta regionale programma annualmente l’impiego delle risorse degli interventi di cui alla presente legge, nei limiti dello stanziamento del capitolo di spesa U.P.B. 05.02.010 292210, fatta salva la quota destinata alle Province ai sensi della legge 28.12.1995, n. 549 e della L.R. 16.06.2006, n. 17.

 

     Art. 11. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA).


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 14 marzo 2017, n. 17.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 14 marzo 2017, n. 17.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 marzo 2017, n. 17.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 marzo 2014, n. 11.