Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 20/02/1998 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione. |
Art. 2. Perimetrazione. |
Art. 3. Gestione. |
Art. 4. Piano di assetto Naturalistico. |
Art. 5. Programma Pluriennale di Attuazione e Regolamento. |
Art. 6. Piano di Gestione. |
Art. 7. Adeguamento degli strumenti urbanistici. |
Art. 8. Personale della Riserva. |
Art. 9. Norme transitorie di salvaguardia. |
Art. 10. Sanzioni. |
Art. 11. Norma finanziaria. |
Art. 12. Urgenza. |
§ 4.4.105 - L.R. 20 febbraio 1998, n. 9.
Istituzione della riserva naturale guidata di «Punta Aderci». [*]
(B.U. n. 3 del 13 marzo 1998).
Art. 1. Istituzione.
1. E' istituita la Riserva Naturale Guidata di «Punta Aderci», nel Comune di Vasto.
Art. 2. Perimetrazione.
1. I confini della Riserva Naturale di «Punta Aderci» sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di 285 ettari circa.
Art. 3. Gestione.
1. La gestione della Riserva Naturale Guidata è demandata al Comune di Vasto.
2. Il Comune può avvalersi, ai fini della gestione, delle associazioni di protezione ambientale più rappresentative, di Società cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell'Università.
3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente Gestore dovrà definire, mediante apposite delibere consiliari, l'organo o altre forme di gestione della Riserva.
4. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Vasto provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.
5. Qualora entro il predetto termine di 90 giorni, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel comma 2, la Giunta Regionale gestirà in via provvisoria la Riserva attraverso l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali.
6. L'Ente gestore dovrà altresì predisporre, entro il termine di 180 giorni il Piano di assetto Naturalistico, e il regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione del flusso turistico, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.
Art. 4. Piano di assetto Naturalistico.
1. Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente gestore provvede all'affidamento dell'incarico per la elaborazione del Piano di assetto Naturalistico della Riserva secondo quanto previsto dalla L.R. 21.6.96 n. 38, art. 15, comma 3.
2. Il Piano dovrà essere elaborato e adottato dal Comune secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dalla L.R. 21.6.1996 n. 38, art. 22, entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.
3. Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio regionale, previo parere del competente Settore Urbanistica e BB.AA., entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso Settore, secondo le modalità di cui alla L.R. 21.6.1996 n. 38, art. 22, comma 3.
4. Il Piano di Assetto Naturalistico potrà definire e regolamentare anche una fascia di rispetto o area contigua.
Art. 5. Programma Pluriennale di Attuazione e Regolamento.
1. Entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano di assetto Naturalistico da parte del Consiglio Regionale, o contestualmente ad esso, l'Ente di gestione della Riserva predisporrà il Programma Pluriennale di Attuazione che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per la attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici.
2. Il Programma Pluriennale di attuazione ed il Regolamento dovranno essere inviati alla Giunta Regionale - Settore Urbanistica e Beni Ambientali, che a sua volta lo invia al Consiglio Regionale per la successiva approvazione.
Art. 6. Piano di Gestione.
1. Entro il 31 maggio di ogni anno l'Ente gestore predispone ed approva un piano di gestione.
2. Limitatamente al primo anno successivo alla istituzione della Riserva, il Piano di gestione dovrà essere adottato ed inviato alla Giunta regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà prevedere l'utilizzo dello stanziamento di cui all'art. 10 per le spese previste ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 5.
Art. 7. Adeguamento degli strumenti urbanistici.
1. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di assetto Naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.
Art. 8. Personale della Riserva.
1. La Riserva Naturale Guidata, per il conseguimento dei propri fini può avvalersi di personale comunale, di personale comandato dalla Regione o da altri Enti Pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.
Art. 9. Norme transitorie di salvaguardia.
1. All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:
a) alterazione delle caratteristiche naturali;
b) apertura di nuove strade;
c) costruzione di nuovi edifici;
d) apertura di nuove cave, miniere e discariche;
e) asportazione anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica. Sono fatti salvi i diritti di approvvigionamento idrico anche per eventuali future esigenze del Comune di Vasto;
g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dall'Ente di Gestione;
h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte dell'Ente gestore dell'area protetta;
i) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;
j) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;
k) l'esercizio di sports con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;
l) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;
m) l'atterraggio di velivoli a motore non autorizzati, salvo il volo con parapendii e deltaplani e quanto altro disciplinato da leggi nazionali;
n) i campeggi al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: nelle aziende agricole è consentito il campeggio temporaneo previo permesso del comune;
o) l'istallazione di cartelli pubblicitari;
p) è vietato l'attracco di natanti a motore.
2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali.
3. Le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il piano di assetto naturalistico.
4. Fino a tale data le attività di cui al comma precedente continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente.
5. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/83, art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.
6. E' consentita l'attività agricola, sono inoltre consentiti interventi di ristrutturazione, completamento e ampliamento delle aziende agricole e/o la loro riconversione a fini agrituristici.
7. E' consentita la ricostruzione di trabucchi.
Art. 10. Sanzioni.
1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 9, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.
Art. 11. Norma finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 57.000.000 si provvede mediante utilizzazione delle risorse iscritte al Cap. 292421 ed il cui stanziamento è determinato dalla legge di Bilancio denominato «Legge Quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa e per interventi e valorizzazione dei beni ambientali e naturali», ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 4 e 20 della L.R. n. 38/96.
Art. 12. Urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[*] Nell'occasione, si comunica che il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 6.02.1998, ha osservato che avendo l'art. 4 c. 3 della L. 344/97 previsto la costa teatina fra le aree prioritarie di reperimento per le quali si potrà procedere all'istituzione di un parco nazionale, al momento della sua istituzione, dovrà essere rispettato il principio sancito dall'art. 2, c. 5, L. 394/91, che vieta l'istituzione di aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale e di una riserva statale.