§ 4.4.100 - L.R. 23 settembre 1997, n. 107.
Contributi regionali per il finanziamento dei programmi provinciali di sistemazione idraulica e degli interventi urgenti sul reticolo idrografico [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:23/09/1997
Numero:107


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Attività di sistemazione periodica.
Art. 3.  Interventi urgenti.
Art. 4.  Modalità di erogazione, termini temporali e collaudo.
Art. 5.  Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Urgenza.


§ 4.4.100 - L.R. 23 settembre 1997, n. 107.

Contributi regionali per il finanziamento dei programmi provinciali di sistemazione idraulica e degli interventi urgenti sul reticolo idrografico superficiale.

(B.U. n. 17 del 21 ottobre 1997).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, anche per gli effetti dell'art. 9 della L.R. 7.6.1996 n. 36, assume l'attività di costante sistemazione degli alvei fluviali come strategia di tutela e valorizzazione del territorio e come strumento di prevenzione dai rischi di danni derivanti da eventi calamitosi conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche. Tale attività sarà svolta nel rispetto degli ecosistemi fluviali e con modalità e tecniche che privilegino l'ingegneria naturalistica.

     2. La Giunta regionale determina di norma annualmente la ripartizione fra le Province delle risorse volte alla attività di cui al precedente comma, i programmi di intervento vengono definiti dalle Province secondo le procedure di cui al successivo art. 2 ed in osservanza ai criteri fissati dal Decreto Legge 10.3.1993, n. 57 convertito in legge 19.7.1993, n. 236 e dal D.P.R. 14.4.1993 attuativo della medesima legge.

     3. La Giunta regionale concede altresì, nell'ambito degli stanziamenti disponibili, per necessità di pubblico interesse, contributi per interventi urgenti sul reticolo idrografico superficiale volti a prevenire danni da eventi calamitosi quali alluvioni, piene, frane, nubifragi, mareggiate ed altre calamità naturali secondo le procedure di cui all'art. 3 della presente legge.

 

     Art. 2. Attività di sistemazione periodica.

     1. Per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente le province provvedono all'approvazione di un programma coperto per il 70% dell'importo complessivo dal contributo regionale e per il restante 30% a carico degli stessi Enti che potranno chiedere una compartecipazione alla spesa da parte dei Comuni territorialmente interessati agli interventi; l'assunzione di ogni onere discendente da occupazioni d'urgenza o da espropri resta ad esclusivo carico delle Province.

     2. Il programma viene approvato dalla Giunta regionale d'intesa con la competente Commissione Consiliare sentito il parere della Autorità di Bacino competente per bacino e del Servizio Difesa e Tutela del Suolo della Giunta regionale, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino il programma viene approvato sentito il solo parere del Servizio Difesa e Tutela del Suolo. Decorsi venti giorni dalla ricezione da parte del Consiglio regionale della proposta di programma senza che la Commissione abbia espresso il proprio avviso, l'intesa si intende raggiunta sulla proposta della Giunta regionale che procede per gli ulteriori adempi menti.

     3. Al fine di accelerare le procedure di programmazione le Province possono predisporre programmi triennali di intervento, nei quali sia definito l'ordine di priorità delle opere da realizzarsi, il cui importo complessivo sia pari a tre volte l'importo dello stanziamento della prima annualità.

     4. Ai fini dell'esecutività delle progettazioni le Province devono acquisire anche il parere di conformità alla presente normativa da parte della Giunta regionale - Servizio Difesa e Tutela del Suolo.

     5. Le Province, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, possono avvalersi dei Comuni, delle Comunità Montane e dei Consorzi di Bonifica competenti per territorio.

 

     Art. 3. Interventi urgenti.

     1. Gli interventi urgenti all'interno degli alvei devono essere funzionali alla sola riduzione del rischio e non possono riferirsi a lavori di natura programmatica, devono altresì riguardare categorie di opere tese al solo ripristino o realizzazione di argini, alla realizzazione e/o ripristino di opere idrauliche, sistemazione di manufatti incombenti sugli alvei, rafforzamenti, demolizioni, sgombri, pulizia ed ogni altra opera a tutela della pubblica incolumità nei limiti delle previsioni di cui al terzo comma dell'art. 1.

     2. Le richieste di contributo per gli interventi di cui al precedente comma debbono essere inoltrate dalla Provincia al servizio Difesa e Tutela del Suolo munite di verbale d'urgenza - dal quale risultino con sufficiente determinazione le cause determinanti il rischio, i danni già avvenuti e quelli che potrebbero determinarsi e dettagliata relazione sugli interventi proposti da cui emerga la proposizione delle sole opere volte a ridurre il rischio incombente - e dal preventivo di spesa.

     3. Con ogni sollecitudine il Servizio regionale provvederà, ove ritenuto necessario, a disporre accertamenti sui luoghi e valutazioni sulla ammissibilità e congruità della richiesta dando notizia di tali adempimenti nell'atto amministrativo di concessione del contributo.

     4. In circostanze particolari nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi necessaria l'immediata esecuzione dei lavori, la richiesta di contributo viene inoltrata per fonogramma o via fax da parte dell'Ingegnere Dirigente della struttura Provinciale che ha curato gli accertamenti, direttamente al Dirigente del Servizio Difesa e Tutela del Suolo che, dopo aver disposto accertamenti sullo stato dei luoghi, sulla ammissibilità della richiesta e sulla congruità della spesa prevista, concede con gli stessi mezzi autorizzazione all'intervento; entro una settimana dall'autorizzazione l'Organo Tecnico Provinciale invierà la perizia analitica giustificativa della spesa col relativo verbale redatto secondo le previsioni di cui al secondo comma per la successiva definizione dell'atto concessivo.

     5. I lavori sono finanziati con contributo regionale pari al 90% dell'importo totale restando a carico della Provincia il restante 10% oltre ogni eventuale onere connesso ad espropri o occupazioni d'urgenza; della copertura dell'importo a carico della Provincia e dell'assunzione di ogni onere discendente da occupazioni o espropri deve essere data assicurazione nella richiesta di contributo.

     6. Il limite massimo di richiesta per intervento è quello fissato dalle vigenti normative per lavori in economia.

 

     Art. 4. Modalità di erogazione, termini temporali e collaudo.

     1. I contributi previsti all'art. 2 per la realizzazione del programma ed all'art. 3 per il pronto intervento vengono accreditati alla Provincia in unica soluzione a seguito di richiesta da parte dell'Ente, l'erogazione avviene dopo la notifica dell'approvazione del programma da parte della Provincia e all'atto stesso della concessione del contributo per il pronto intervento. La Provincia assume diretta e solidale responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.

     2. I lavori oggetto di contributi di cui alla presente legge devono avere inizio entro otto mesi dalla concessione regionale del contributo, in sede di attuazione del primo programma tale termine è fissato in dieci mesi.

     3. La collaudazione delle opere o la redazione del certificato di regolare esecuzione è regolata dalle vigenti normative nazionali e regionali, pertanto, se del caso, in ragione della difficile verificabilità per la natura stessa delle opere, l'Amministrazione dovrà richiedere con tempestività la nomina dei collaudatori.

     4. L'Amministrazione provinciale provvede al rendiconto finale della spesa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della L.R. 11.9.1979 n. 43 entro 18 mesi dall'inizio dei lavori.

     5. In caso di inadempienza grave da parte delle Province la Giunta regionale può disporre motivata revoca del finanziamento.

 

     Art. 5. Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

     1. I lavori che si eseguono in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, è complessivamente valutato per il triennio 1997/1999 in lire 3.800.000.000.

     Relativamente all'anno 1997 si provvede come segue:

     a) per la concessione di contributi per il finanziamento di programmi provinciali di interventi di sistemazione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico superficiale di cui all'art. 2 per una spesa prevista di lire 1.100.000.000, mediante prelevamento, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 81/77, della stessa somma del fondo globale iscritto al Cap. 324000, quota parte delle partite n. 6 per lire 600.000.000, n. 7 per lire 200.000.000 e n. 8 per lire 300.000.000 - dell'elenco n. 4 del bilancio di previsione per l'esercizio 1996;

     b) per la concessione di contributi per il finanziamento degli interventi di pronto soccorso di cui all'art. 3 per una spesa prevista di lire 100.000.000, mediante prelevamento, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 81/77, della stessa somma dal fondo globale di cui al Cap. 324000, quota parte della partita n. 5 dell'elenco n. 4 del bilancio di previsione per l'esercizio 1996.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett. 15, Tit. 2, Sez. 10, Ctg. 3) il Cap. 152359 con la denominazione: «Oneri per contributi per i pagamenti provinciali di sistemazione idraulica e per pronto intervento su alvei fluviali», con lo stanziamento di sola competenza di lire 1.200.000.000.

     Per gli esercizi 1998 e 1999 gli oneri, valutati complessivamente in lire 1.300.000.000, per ciascun esercizio finanziario, trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale Sett. 15, Tit. 2, Ctg. 1, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 81/77.

 

     Art. 7. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.