§ 4.4.83 - L.R. 5 giugno 1996, n. 33.
Interpretazione autentica dell'art. 71 della L.R. 18 del 1983 e successive modificazioni riguardante le serre.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:05/06/1996
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'articolo 71 della legge regionale 18 del 1983 e successive modificazioni deve intendersi nel senso che i limiti non si applicano alla realizzazione, in qualsiasi tipologia [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 4.4.83 - L.R. 5 giugno 1996, n. 33.

Interpretazione autentica dell'art. 71 della L.R. 18 del 1983 e successive modificazioni riguardante le serre.

(B.U. n. 11 del 18 giugno 1996).

 

Art. 1.

     Il secondo comma dell'articolo 71 della legge regionale 18 del 1983 e successive modificazioni deve intendersi nel senso che i limiti non si applicano alla realizzazione, in qualsiasi tipologia e tecnologia, delle serre e delle coperture stagionali destinate a proteggere le colture.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.