§ 4.4.69 - L.R. 22 marzo 1994, n. 14.
Norme di riordino e rideterminazione compensi Comitati e Commissioni operanti presso il Settore Ecologia.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:22/03/1994
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Presso il Settore Ecologia e Tutela dell'ambiente, in attuazione di specifiche normative, sono istituite:
Art. 2. 
Art. 3.      Il Comitato Regionale per l'inquinamento acustico e atmosferico istituito con L.R. 78/83 e successive modificazioni ha la composizione determinata all'art. 5 della predetta legge 78/83.
Art. 4. 
Art. 5.      A ciascun componente del Comitato degli esperti e del CRIA spetta un compenso pari a lire 50.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute. Agli stessi compete, inoltre, il [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'apposito stanziamento previsto nel capitolo 011425 del bilancio regionale, il cui stanziamento viene annualmente [...]
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 4.4.69 - L.R. 22 marzo 1994, n. 14.

Norme di riordino e rideterminazione compensi Comitati e Commissioni operanti presso il Settore Ecologia.

(B.U. n. 15 del 22 aprile 1994)

 

Art. 1.

     Presso il Settore Ecologia e Tutela dell'ambiente, in attuazione di specifiche normative, sono istituite:

     a) [1];

     b) il Comitato Regionale per l'inquinamento Atmosferico ed acustico.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3.

     Il Comitato Regionale per l'inquinamento acustico e atmosferico istituito con L.R. 78/83 e successive modificazioni ha la composizione determinata all'art. 5 della predetta legge 78/83.

 

     Art. 4. [3]

 

     Art. 5.

     A ciascun componente del Comitato degli esperti e del CRIA spetta un compenso pari a lire 50.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute. Agli stessi compete, inoltre, il trattamento economico di missione, in quanto dovuto, nella misura prevista dalle leggi regionali per i propri dipendenti con qualifica dirigenziale.

     Tale trattamento, spetta ai componenti dei Comitati di cui alla presente legge, anche nei casi di loro partecipazione alla Conferenza dei Servizi.

 

     Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'apposito stanziamento previsto nel capitolo 011425 del bilancio regionale, il cui stanziamento viene annualmente determinato con legge di bilancio.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 42 della L.R. 28 aprile 2000, n. 83.

[2] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 10 marzo 1998, n. 15 e dall'art. 42 della L.R. 28 aprile 2000, n. 83.

[3] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 28 aprile 2000, n. 83.

[3] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 28 aprile 2000, n. 83.