§ 4.4.56 - L.R. 31 marzo 1992, n. 24.
Progetto Cartografia Geologica e Geotematica del territorio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:31/03/1992
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Realizzazione).
Art. 3.  (Norma finanziaria).
Art. 4.  (Urgenza).


§ 4.4.56 - L.R. 31 marzo 1992, n. 24.

Progetto Cartografia Geologica e Geotematica del territorio regionale.

(B.U. n. 12 del 15 aprile 1992).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Abruzzo, al fine di pervenire alla più puntuale ed aggiornata conoscenza del proprio territorio e allo scopo di dotarsi dello strumento tecnico fondamentale per la tutela e la difesa del suolo, anche in rapporto con le esigenze della pianificazione di bacino idrografico, realizza la Carta Geologica dell'intera area regionale compresa la piattaforma continentale sino al limite delle acque territoriali.

 

     Art. 2. (Realizzazione).

     1. La finalità posta al precedente articolo è conseguita per successivi lotti.

     2. Il primo lotto, comprendente la realizzazione di quattro fogli geologici alla scala 1:50.000 su base topografica ufficiale prodotta dall'Istituto Geografico Militare Italiano, è realizzato in compartecipazione con il Ministero dell'Ambiente nell'ambito del programma Carta Geologica (CARG) di cui al Piano Triennale 1989-91 deliberato dal C.I.P.E. il 3 agosto 1990 in attuazione della Legge 28 agosto 1989, n. 305.

     3. La Regione partecipa alle spese relative al primo lotto con un proprio finanziamento di L. 2.500 milioni.

     4. Con successive norme si provvede a determinare gli ulteriori lotti e a quantificare le relative spese.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato, per l'anno 1992, in L. 2.500.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29.12.1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 325000 - all'uopo utilizzando l'apposita partita n. 5, che è soppressa - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1991.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992 è istituito ed iscritto nel Sett. 15, Tit. 2, Ctg. 1, Sez. 10, il Cap. 152116 denominato: «Spese per la partecipazione regionale alla realizzazione della carta geologica e geotematica - delibera CIPE 3.8.1990», con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 2.500.000.000.

     3. L'utilizzazione dello stanziamento previsto dalla presente legge ha luogo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle leggi n. 651/1983 e n. 64/1986 e subordinatamente all'ammissione al finanziamento da parte del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

 

     Art. 4. (Urgenza).

     (Omissis).