§ 4.4.45 - L.R. 4 giugno 1991, n. 24.
Finanziamento di interventi regionali per la tutela dell'ambiente.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:04/06/1991
Numero:24


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La Giunta regionale è autorizzata a svolgere interventi di sensibilizzazione e prevenzione in materia di inquinamento ambientale, rivolti soprattutto al mondo della scuola, nonché interventi di [...]
Art. 3.      La Giunta regionale, al fine di diffondere maggiore consapevolezza sui problemi ambientali, sostiene l'attività degli Enti ed Associazioni che realizzano iniziative in materia di formazione o di [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1991, in lire 1.000.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre [...]
Art. 5.  (Pubblicazione e Urgenza).


§ 4.4.45 - L.R. 4 giugno 1991, n. 24.

Finanziamento di interventi regionali per la tutela dell'ambiente.

(B.U. n. 21 del 10 luglio 1991).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     La Giunta regionale è autorizzata a svolgere interventi di sensibilizzazione e prevenzione in materia di inquinamento ambientale, rivolti soprattutto al mondo della scuola, nonché interventi di informazione in materia di legislazione ambientale, da attuarsi anche a mezzo di sussidi televisivi o informatici.

     Per gli interventi di cui al comma precedente è autorizzata una spesa di lire 100.000.000 (centomilioni).

 

     Art. 3.

     La Giunta regionale, al fine di diffondere maggiore consapevolezza sui problemi ambientali, sostiene l'attività degli Enti ed Associazioni che realizzano iniziative in materia di formazione o di sensibilizzazione ecologica. A tal fine la Giunta regionale medesima è autorizzata ad erogare agli Enti che operano in tale settore contributi per l'ammontare complessivo di lire 50.000.000 (cinquantamilioni).

 

     Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1991, in lire 1.000.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 - quota parte della partita n. 4 dell'elenco n. 4 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990.

     Lo stanziamento del cap. 292331 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1991 denominato: «Interventi regionali per la difesa dell'ambiente» è incrementato, in termini di sola competenza, di lire 1.000.000.000».

 

     Art. 5. (Pubblicazione e Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 28 aprile 2000, n. 83.