Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 24/04/1990 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 7. (Progetto di Area). |
Art. 8. Gli interventi pubblici e di interesse pubblico, inseriti in programmi approvati dal Consiglio Regionale ed ammessi a finanziamento, ove siano in contrasto con gli strumenti urbanistici [...] |
Art. 9. L'art. 94 della L.R. 18/83, è abrogato. |
Art. 10. |
Art. 11. (Omissis) |
Art. 12. (Urgenza). |
§ 4.4.32 - L.R. 24 aprile 1990, n. 47.
L.R. 12 aprile 1983, n. 18. - Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo - Modifiche.
(B.U. n. 15 del 6 giugno 1990).
Artt. 1. - 6.
(Omissis) [1].
Art. 7. (Progetto di Area).
In riferimento a esigenze socio-economiche, i Comuni, nell'ambito delle aree di Piano e anche ricomprendendo più zone omogenee, possono predisporre progetti d'area tesi ad un più organico ed integrato assetto delle funzioni, degli usi e dei parametri dettati dal Piano.
Tale progetto deve definire la distribuzione spaziale delle funzioni, delle attività e le loro relazioni, le caratteristiche planovolumetriche e architettoniche, gli standards, le tecnologie e l'arredo urbano.
Il Piano di area comunale è in via prioritaria redatto dall'A.C., ma può essere proposto anche da altri enti pubblici, da associazioni e privati: in tali casi deve essere corredato di apposita convenzione. La convenzione deve garantire la coerenza dell'intervento con la strategia di piano; deve contenere un'analisi costi-benefici, che dimostri la validità sociale dell'intervento; deve contenere le necessarie garanzie economiche e deve garantire, attraverso un programma, una pronta realizzazione delle opere previste.
Il PAC è approvato dal Consiglio comunale e segue le procedure dei piani attuativi di cui all'art. 6 della presente legge.
I pareri degli enti interessati a eventuali vincoli vengono espressi in una conferenza di servizio convocata dal Sindaco nel periodo di pubblicazione.
A tal fine il Sindaco invia agli interessati l'avviso di convocazione e copia del progetto almeno 20 giorni prima.
Tale conferenza per gli organi di servizi regionali è esaustiva delle specifiche procedure.
Gli interventi pubblici e di interesse pubblico, inseriti in programmi approvati dal Consiglio Regionale ed ammessi a finanziamento, ove siano in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali, vengono approvati dai rispettivi Consigli Comunali ai sensi della
Per i pareri relativi ai vincoli da questi interessati, il Sindaco convoca una conferenza di servizio nelle forme e nei modi di cui al precedente art. 7.
L'art. 94 della L.R. 18/83, è abrogato.
Le norme di cui all'art. 22 della
I Piani di Lottizzazione si approvano secondo le procedure stabilite dai commi 1., 2., 4., 8. e 10 del precedente Articolo 6, con il quale sono stati sostituiti gli articoli 20 e 21 della
(Omissis) [1].
Art. 12. (Urgenza).
(Omissis).
[1] Articoli modificativi e integrativi della
[2] Comma così sostituito con art. 4
[3] Articolo così sostituito con art. 1
[1] Articoli modificativi e integrativi della