§ 4.4.18 - L.R. 29 maggio 1987, n. 26.
Istituzione della Riserva naturale controllata «Lago di Penne».


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:29/05/1987
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Istituzione).
Art. 2.  (Perimetrazione).
Art. 3.  (Gestione).
Art. 4.  (Piano di assetto naturalistico).
Art. 5.  (Programma pluriennale di attuazione).
Art. 6.  (Piano di gestione).
Art. 7.  (Adeguamento degli strumenti urbanistici).
Art. 8.  (Norme di tutela).
Art. 9.  (Sanzioni).
Art. 10.  (Norma finanziaria).


§ 4.4.18 - L.R. 29 maggio 1987, n. 26.

Istituzione della Riserva naturale controllata «Lago di Penne».

(B.U. n. 17 dell'11 giugno 1987).

 

Art. 1. (Istituzione).

     E' istituita la Riserva naturale controllata «Lago di Penne » ricadente nel territorio del Comune di Penne.

 

     Art. 2. (Perimetrazione).

     I confini della Riserva naturale controllata «Lago di Penne» sono modificati ed ampliati come da cartografia allegata, nel territorio del Comune di Penne, per complessivi 150 ha circa [1].

     Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Penne provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali lungo le strade di accesso alla Riserva.

 

     Art. 3. (Gestione).

     In applicazione dell'art. 8 della L.R. 29 giugno 1980, n. 61 la gestione della Riserva naturale controllata è demandata al Comune di Penne.

     Il Comune di Penne può avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni, cooperative o istituti particolarmente qualificati, nelle forme che riterrà più idonee.

     Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune dovrà definire, mediante apposita delibera consiliare, l'organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.

     Qualora, entro il predetto termine di 90 giorni, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel precedente comma, la Giunta regionale gestirà in via provvisoria la Riserva, attraverso l'Ufficio Parchi e Riserve naturali.

     Il Comune dovrà altresì predisporre, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del Piano di assetto naturalistico, e d'intesa con il competente settore della Giunta regionale, il regolamento, ove si stabiliscono le modalità di accesso e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in esso realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonchè i divieti specifici.

 

     Art. 4. (Piano di assetto naturalistico).

     Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente gestore provvede all'affidamento dell'incarico per la elaborazione del Piano di assetto naturalistico della Riserva con lo studio degli aspetti geologici, botanici e zoologici e le indicazioni conseguenti per la gestione ed il regolamento.

     Tale elaborazione dovrà essere effettuata entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.

     Il Piano di assetto naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio regionale previo parere del competente Settore Urbanistica e Beni Ambientali, entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso Settore.

     Il Piano di assetto naturalistico dovrà definire anche una fascia di rispetto.

 

     Art. 5. (Programma pluriennale di attuazione).

     Entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano di assetto naturalistico da parte del Consiglio regionale, l'organo di gestione della Riserva dovrà predisporre il Programma pluriennale di attuazione, che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per l'attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici.

     Il Programma pluriennale di attuazione deve essere rimesso alla Giunta regionale - Settore Urbanistica e Beni Ambientali, che a sua volta lo invia, per la successiva approvazione, al Consiglio regionale.

 

     Art. 6. (Piano di gestione).

     Entro il trentuno maggio di ogni anno l'Ente gestore predispone ed approva un Piano di gestione dello stanziamento di cui al successivo art. 10.

     Limitatamente al primo anno successivo alla istituzione della Riserva, il Piano di gestione dovrà essere adottato ed inviato alla Giunta regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

     La Giunta regionale esamina ed approva il Piano di gestione entro i sessanta giorni successivi all'arrivo presso il competente Settore, provvedendo altresì alle necessarie erogazioni dei fondi previsti.

 

     Art. 7. (Adeguamento degli strumenti urbanistici).

     Le previsioni e le prescrizioni del Piano di assetto naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.

 

     Art. 8. (Norme di tutela).

     All'interno della Riserva sono vietati i seguenti interventi:

     a) alterazione delle caratteristiche naturali;

     b) apertura di nuove strade;

     c) costruzione di nuovi edifici;

     d) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

     e) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici;

     f) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, nell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;

     g) l'introduzione di armi, di esplosivi ed in genere di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura.

     Sono comunque consentiti gli interventi all'invaso di manutenzione straordinaria, conseguenti a norme di legge e a norme di sicurezza [2].

     Qualora particolari esigenze irrigue o di natura tecnica facciano prevedere un abbassamento del livello del lago al di sotto di quello stabilito dal Comitato di Gestione della Riserva, il relativo programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Comitato di Gestione medesimo [2].

 

     Art. 9. (Sanzioni).

     Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nel precedente art. 8, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 30 novembre 1989 n. 97.

[2] Comma aggiunto con art. 2 L.R. n. 97/1989.

[2] Comma aggiunto con art. 2 L.R. n. 97/1989.