§ 4.1.116 - L.R. 28 aprile 2010, n. 10.
Modifiche all'articolo 12, comma 1, della L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) e all'articolo 15, comma [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:28/04/2010
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’art. 12, comma 1, della L.R. n. 16/2009)
Art. 2.  (Modifica all’art. 15, comma 10, della L.R. n. 7/2010)
Art. 3.  (Norma finanziaria)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.116 - L.R. 28 aprile 2010, n. 10.

Modifiche all'articolo 12, comma 1, della L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) e all'articolo 15, comma 10, della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità).

(B.U. 30 aprile 2010, n. 28)

 

Art. 1. (Modifica all’art. 12, comma 1, della L.R. n. 16/2009)

1. All'art. 12, comma 1, della L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) le parole “30 aprile” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio”.

 

     Art. 2. (Modifica all’art. 15, comma 10, della L.R. n. 7/2010)

1. Il comma 10, dell’art. 15, della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) è così sostituito:

“10. Gli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento delle Commissioni sono a carico delle autorità esproprianti, per l’espletamento delle attività di cui al comma 7, che provvedono a liquidare i relativi oneri.”

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.