§ 4.1.89 - L.R. 11 ottobre 2002, n. 22.
Modalità di calcolo per l'applicazione dei parametri urbanistico-edilizi ai fini del miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:11/10/2002
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Extra spessori verticali e orizzontali.
Art. 3.  Ambito di applicazione.
Art. 4.  Efficacia.


§ 4.1.89 - L.R. 11 ottobre 2002, n. 22. [1]

Modalità di calcolo per l'applicazione dei parametri urbanistico-edilizi ai fini del miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e del contenimento dei consumi energetici.

(B.U. n. 22 del 25 ottobre 2002).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della politica energetica comunitaria e nazionale, peraltro già sanciti per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico con la L.R. 16 settembre 1998, n. 80, promuove il miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica ed il contenimento dei consumi energetici, disponendo nuove modalità di calcolo per l'applicazione dei parametri urbanistico-edilizi, in relazione alla volumetria urbanistica e alla superficie coperta degli edifici.

 

     Art. 2. Extra spessori verticali e orizzontali.

     1. Non sono considerati, e quindi non vanno computati, ai fini del calcolo della Volumetria e della Superficie Coperta di un edificio, gli extra spessori dei tamponamenti perimetrali e dei muri perimetrali portanti, superiori a centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 30, nonché dei tamponamenti orizzontali e dei solai delle costruzioni, superiori, nella parte non strutturale, a centimetri 10 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 15, qualora il maggiore spessore contribuisce in maniera determinante al miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e al contenimento dei consumi energetici.

     2. Detto miglioramento va dimostrato attraverso apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi, comprendenti anche le sezioni significative dell'edificio ed i particolari costruttivi, che costituisce parte integrante degli elaborati progettuali atti all'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi e delle concessioni edilizie.

 

     Art. 3. Ambito di applicazione.

     1. Le modalità di calcolo di cui all'articolo precedente si applicano alle nuove costruzioni, ed agli interventi edilizi sulle costruzioni esistenti, di cui alle lettere "b), c), d), e)" dell'art. 30 della L.R. 18/1983 nel testo vigente, compatibilmente con la salvaguardia della composizione architettonica delle facciate, murature, elementi costruttivi e decorativi di pregio storico-artistico, nonché con le eventuali necessità di rispettare gli allineamenti esistenti, orizzontali e verticali, caratterizzanti cortine continue di edificazioni urbane.

     2. Le norme della presente legge si applicano anche ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione di cui alla L.R. 23 settembre 1998, n. 89 (Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13/1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 10/1977 e dell'art. 7 della legge 537/1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione).

     3. Restano invariate le norme vigenti sulle distanze minime.

 

     Art. 4. Efficacia.

     1. I Comuni provvedono all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici e delle proprie normative edilizie alle disposizioni della presente legge.

     2. L'adeguamento di cui al comma precedente non comporta necessità di variare lo strumento urbanistico generale e la normativa edilizia. Il recepimento delle presenti disposizioni è soddisfatto, da parte dei Comuni, con l'adozione di un atto deliberativo di competenza consiliare, e le normative degli strumenti urbanistici comunali, ancorché vigenti, si intendono modificate senza ulteriori provvedimenti.

     3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1 del presente articolo, le norme della presente Legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie comunali.


[1] Abrogata dall'art. 18 della L.R. 19 agosto 2009, n. 16.