Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 29/11/1999 |
Numero: | 119 |
Sommario |
Art. 1. Finanziamento. |
Art. 2. Abrogazione. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
Art. 4. Urgenza. |
§ 4.1.71 - L.R. 29 novembre 1999, n. 119.
Provvidenze regionali per promuovere il recupero dei centri storici - Finanziamenti L.R. 16/99 di modifica della L.R. 121/97.
(B.U. n. 49 del 15 dicembre 1999).
Art. 1. Finanziamento.
Con la presente legge è disposto il finanziamento della L.R. 16/99 di modifica della L.R. 121/97 recante: Provvidenze per promuovere il recupero dei centri storici.
La presente legge dispone il finanziamento della L.R. 16/99 di modifica della L.R. 121/97 recante: Provvidenze per promuovere il recupero dei centri storici.
Art. 2. Abrogazione.
E' abrogato l'art. 5 della L.R. 121/97 così come modificato dalla L.R. 143/98.
Art. 3. Norma finanziaria.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato presuntivamente per l'esercizio 1999 in £. 5.000.000.000, si provvede:
- quanto a £. 3.000.000.000 con i fondi già iscritti al pertinente Cap. 272344;
- quanto a £. 2.000.000.000 mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso, in termini di competenza e cassa;
Cap. 182410 in diminuzione £. 2.000.000.000
Cap. 272344 in aumento £. 2.000.000.000
Art. 4. Urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.