§ 4.1.71 - L.R. 29 novembre 1999, n. 119.
Provvidenze regionali per promuovere il recupero dei centri storici - Finanziamenti L.R. 16/99 di modifica della L.R. 121/97.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:29/11/1999
Numero:119


Sommario
Art. 1.  Finanziamento.
Art. 2.  Abrogazione.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Urgenza.


§ 4.1.71 - L.R. 29 novembre 1999, n. 119.

Provvidenze regionali per promuovere il recupero dei centri storici - Finanziamenti L.R. 16/99 di modifica della L.R. 121/97.

(B.U. n. 49 del 15 dicembre 1999).

 

Art. 1. Finanziamento.

     Con la presente legge è disposto il finanziamento della L.R. 16/99 di modifica della L.R. 121/97 recante: Provvidenze per promuovere il recupero dei centri storici.

     La presente legge dispone il finanziamento della L.R. 16/99 di modifica della L.R. 121/97 recante: Provvidenze per promuovere il recupero dei centri storici.

 

     Art. 2. Abrogazione.

     E' abrogato l'art. 5 della L.R. 121/97 così come modificato dalla L.R. 143/98.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato presuntivamente per l'esercizio 1999 in £. 5.000.000.000, si provvede:

     - quanto a £. 3.000.000.000 con i fondi già iscritti al pertinente Cap. 272344;

     - quanto a £. 2.000.000.000 mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso, in termini di competenza e cassa;

     Cap. 182410 in diminuzione £. 2.000.000.000

     Cap. 272344 in aumento £. 2.000.000.000

 

     Art. 4. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.