Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 24/03/1999 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. unico. 1. Il secondo comma dell'art. 6 della L.R. 121/97 nel testo integrato è interpretato nel senso che le opere ammesse ai benefici sono quelle i cui lavori abbiano avuto inizio da data successiva [...] |
§ 4.1.67 - L.R. 24 marzo 1999, n. 16.
Integrazioni alla L.R. 121/97 relativa a provvidenze regionali per promuovere il recupero dei centri storici.
(B.U. n. 13 del 6 aprile 1999).
1. Il secondo comma dell'art. 6 della L.R. 121/97 nel testo integrato è interpretato nel senso che le opere ammesse ai benefici sono quelle i cui lavori abbiano avuto inizio da data successiva all'entrata in vigore della stessa L.R. 121/97 e, comunque, non prima della domanda di finanziamento alla FIRA.
2. L'assegnazione del contributo di cui al secondo comma dello stesso art. 6 come integrato dall'art. 2 della L.R. 143/98 deve intendersi subordinata al rilascio della concessione edilizia ovvero alla comunicazione di inizio dei lavori, secondo la normativa vigente.
3. [1].
[1] Modifica l'ultimo comma, art. 4, della