§ 4.1.67 - L.R. 24 marzo 1999, n. 16.
Integrazioni alla L.R. 121/97 relativa a provvidenze regionali per promuovere il recupero dei centri storici.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:24/03/1999
Numero:16


Sommario
Art. unico.      1. Il secondo comma dell'art. 6 della L.R. 121/97 nel testo integrato è interpretato nel senso che le opere ammesse ai benefici sono quelle i cui lavori abbiano avuto inizio da data successiva [...]


§ 4.1.67 - L.R. 24 marzo 1999, n. 16.

Integrazioni alla L.R. 121/97 relativa a provvidenze regionali per promuovere il recupero dei centri storici.

(B.U. n. 13 del 6 aprile 1999).

 

Art. unico.

     1. Il secondo comma dell'art. 6 della L.R. 121/97 nel testo integrato è interpretato nel senso che le opere ammesse ai benefici sono quelle i cui lavori abbiano avuto inizio da data successiva all'entrata in vigore della stessa L.R. 121/97 e, comunque, non prima della domanda di finanziamento alla FIRA.

     2. L'assegnazione del contributo di cui al secondo comma dello stesso art. 6 come integrato dall'art. 2 della L.R. 143/98 deve intendersi subordinata al rilascio della concessione edilizia ovvero alla comunicazione di inizio dei lavori, secondo la normativa vigente.

     3. [1].

 

 


[1] Modifica l'ultimo comma, art. 4, della L.R. 4 novembre 1997, n. 121.