§ 4.1.30 - L.R. 13 luglio 1989, n. 52.
Norme per l'esercizio dei poteri di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, sanzioni amministrative e delega alle Province delle relative funzioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:13/07/1989
Numero:52


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Definizione).
Art. 3.  (Interventi abusivi).
Art. 4.  (Titolo legittimo).
Art. 5.  (Variazioni essenziali).
Art. 6.  (Totale difformità).
Art. 7.  (Parziale difformità).
Art. 8.  (Vigilanza, controllo dell'attività urbanistico-edilizia e delega di funzioni).
Art. 9.  (Repressione degli abusi su aree assoggettate a particolari vincoli).
Art. 10.  (Norme generali per la repressione degli abusi).
Art. 11.  (Repressione degli abusi in «parziale difformità»).
Art. 12.  (Abusi eseguiti da Amministrazioni statali o su suoli del demanio/patrimonio pubblico).
Art. 13.  (Sanzioni amministrative).


§ 4.1.30 - L.R. 13 luglio 1989, n. 52.

Norme per l'esercizio dei poteri di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, sanzioni amministrative e delega alle Province delle relative funzioni.

(B.U. n. 25 Straord. del 18 novembre 1989).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     In attuazione dei principi stabiliti al Capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le presenti norme disciplinano l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo sull'attività urbanistica ed edilizia, stabiliscono l'entità delle relative sanzioni e le modalità per la loro irrogazione, attribuiscono alle Province la delega per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

 

     Art. 2. (Definizione).

     Al fine di omogeneizzare le normative degli strumenti urbanistici comunali a titolo di riferimento e di indirizzo per l'elaborazione e l'adeguamento degli stessi vengono forniti i seguenti criteri: [1]

     Ao (Area occupata). E' la superficie impegnata dalla costruzione, misurata lungo il profilo esterno di massimo ingombro; essa risulta individuata dalla proiezione ortogonale sul piano di campagna di tutte le parti fuori ed entro terra dell'edificio (murature perimetrali anche interrate, balconi, sporti di gronda, pensiline, aggetti e simili). L'area occupata (Ao) serve per controllare i rapporti tra spazio costruito, aree asservite e aree libere e, quindi, per verificare la rispondenza del progetto o del manufatto realizzato all'indice di utilizzazione del suolo (Us).

     Si (Superficie d'inviluppo). E' la superficie individuata mediante l'intersezione delle linee perimetrali più esterne delimitanti l'Area occupata dalla costruzione, o dal loro prolungamento (area risultante dai «fili fissi»). La superficie d'inviluppo (Si) serve per posizionare l'edificio, entro i limiti delle distanze di piano, e per verificare in tal senso la rispondenza tra progettato e realizzato.

     Ai (Area insediabile). E' l'area risultante dalla Superficie d'inviluppo (Si) ampliata nel suo perimetro per una larghezza di metri 2,50 oppure 7,00 su ciascun lato, a seconda che trattasi, rispettivamente, di manufatti edilizi privati o di edifici pubblici, purché non in violazione delle distanze e/o distacchi minimi di piano. L'area insediabile (Ai) serve per consentire la più idonea dislocazione dell'edificio, in corso d'opera, senza la necessità delle varianti di ubicazione.

     Se (Superficie edificabile). E' la superficie risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani, fuori ed entro terra, qualunque ne sia la destinazione d'uso; essa va misurata sul perimetro esterno del pavimento, compresa la proiezione orizzontale di muri, scale fisse e mobili, vani ascensori e vani montacarichi, servizi tecnologici ed impianti (centrali termiche, cabine elettriche, locali per raccolta rifiuti solidi...). Rimangono, tuttavia, esclusi dal computo della superficie edificabile:

     - gli spazi non interamente chiusi perimetralmente, anche se coperti, quali logge, balconi, porticati a piano terra, questi ultimi entro il limite di superficie del 20% dell'Area occupata dell'edificio (Ao);

     - i locali a piano terra o, in alternativa, quelli interrati, anche se parzialmente, purché di altezza non superiore a metri 2,40 ed a condizione che siano destinati a ripostigli, cantine e simili, autorimesse singole o collettive, entro il limite di superficie utile abitabile residenziale, e del 30% della superficie utile a diversa destinazione (direzionale, commerciale, turistica, ecc.); ove al piano terra o, in alternativa, al piano interrato, anche se parzialmente, siano previsti vani di altezza superiore a mt. 2,40 o con destinazione diversa da quella indicata al presente capoverso, le superfici relative vanno interamente computate nella superficie totale edificabile; la Superficie edificabile (Se), calcolata per i corrispondenti tipi di edilizia e divisa per la superficie fondiaria (Sf) di pertinenza dell'edificio, deve dare un valore non superiore all'indice di utilizzazione fondiaria:

Se/Sf _ Uf

     Sf (Superficie fondiaria). E' la superficie circoscritta dalle opere di recinzione o dai confini di proprietà e corrispondente al lotto da asservire alla costruzione che non può essere inferiore al minimo se stabilito nel piano urbanistico.

     Uf (Indice di Utilizzazione fondiaria). Esprime la massima Superficie edificabile dell'edificio (Se, espressa in mq.) per ogni metro quadrato di Superficie fondiaria (Sf).

     Us (Indice di Utilizzazione del suolo). Esprime il rapporto tra l'Area occupata dalla costruzione (Ao) e la Superficie fondiaria di pertinenza (Sf), o comunque, impegnata a fini plano-volumetrici per la costruzione stessa.

     If (Indice di Fabbricabilità fondiaria). Esprime il volume massimo lordo di costruzione (V, espresso in mc.) realizzabile per ogni metro quadrato di Superficie fondiaria (Sf). Per determinare la densità edilizia fondiaria si calcolano le dimensioni delle edificazioni sulla base degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, assumendo come indicatore prioritario la superficie edificabile lorda di tutti i piani dell'edificio (Se), in relazione all'area del lotto di pertinenza (Sf) che dà luogo all'indice di Utilizzazione fondiaria (Uf), quindi:

Uf _ Se/Sf, dove:

     - Uf è l'indice di Utilizzazione fondiaria;

     - Se (mq) è la Superficie edificabile;

     - Sf (mq) è la Superficie fondiaria del lotto di supporto, o, comunque, impegnata a fini plano-volumetrici.

     Nel caso in cui il piano urbanistico vigente determini soltanto il Volume massimo edificabile (V.p.p.), può ricavarsi la Superficie edificabile (Se) applicando la formula seguente:

Se = V max/ 3,20.

     Agli effetti della determinazione della Superficie edificabile (Se) e del Volume (V), i corpi aggettanti chiusi, salvo che non siano espressamente vietati dai piani urbanistici generali o attuativi, devono essere considerati nel loro reale sviluppo planimetrico e volumetrico e devono rispettare i limiti di distanza e/o di distacco stabiliti, salvi i casi di specifiche indicazioni contenute in vigenti previsioni plano- volumetriche di dettaglio degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

     Sua (Superficie utile abitabile). E' la superficie equivalente alla somma delle superfici di pavimento degli alloggi, degli ambienti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, delle superfici relative agli accessori nella entità del 60%, tutte misurate al netto dei muri, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, scale interne, logge e balconi.

     Susa (Superficie utile di servizi e accessori). Nell'edilizia abitativa, la superficie non residenziale è costituita dalla somma delle superfici destinate a servizi e ad accessori, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

     Sono servizi e accessori:

     a) cantine, soffitte, locali-motore ed ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed eventuali altri locali allo stretto servizio delle residenze;

     b) autorimesse singole o collettive;

     c) androni di ingresso e porticati liberi;

     d) logge e balconi.

 

     Art. 3. (Interventi abusivi).

     Sono da considerarsi abusivi tutti gli interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia realizzati senza titolo legittimo, con variazioni essenziali o in difformità - anche se parziale - rispetto al titolo stesso, e quelli non conformi alle modalità esecutive fissate con provvedimenti della Pubblica Amministrazione.

 

     Art. 4. (Titolo legittimo).

     Costituisce titolo legittimo per la realizzazione dell'intervento:

     a) la concessione edilizia, se la medesima sia stata rilasciata nel rispetto delle disposizioni in vigore e previa acquisizione dei pareri, autorizzazioni o nulla-osta delle competenti Amministrazioni, quando leggi statali o regionali lo impongano, ovvero subordinandone gli effetti a determinate condizioni, quando le norme lo consentono;

     b) l'autorizzazione del Sindaco alle medesime condizioni di cui sopra, per le opere per le quali essa è dalla legge ritenuta necessaria e sufficiente;

     c) la concessione edilizia o l'autorizzazione tacitamente assentite, ai sensi delle disposizioni in vigore, qualora l'istanza del richiedente, compiutamente documentata, sia munita di tutti i pareri, autorizzazioni o nulla-osta prescritti, e l'opera da realizzare o l'intervento da effettuare non contrasti con norme di legge, di regolamento, o con le prescrizioni e modalità esecutive stabilite dagli strumenti urbanistici, anche se soltanto adottati.

     Sono considerati eseguiti senza titolo gli interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia realizzati o in assenza dei provvedimenti, di cui al precedente comma, oppure quando essi siano stati caducati, annullati o revocati e siano decorsi infruttuosamente i termini per l'impugnativa, o si sia formato giudicato convalidante la caducazione, l'annullamento o la revoca.

     In ogni caso, vanno considerati come eseguiti senza titolo gli interventi abusivi di trasformazione urbanistica che integrano la fattispecie di «lottizzazione abusiva» disciplinata dall'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché quelli eseguiti in assenza di un piano attuativo vigente, se prescritto: in dette ipotesi, eventuali provvedimenti sindacali di autorizzazione o concessione vanno annullati, anche col ricorso alle norme previste dagli articoli 26 e 27 della L.U. 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo in vigore, ritenendosi sussistente per presunzione legale l'interesse all'assunzione del relativo atto ablatorio.

 

     Art. 5. (Variazioni essenziali).

     Sono da considerarsi eseguiti in variazione essenziale rispetto al progetto approvato gli interventi edilizi che comportino, distintamente:

     a) un incremento dell'Area occupata (Ao) non inferiore al 10% e non superiore al 20% di quella autorizzata;

     b) un incremento della Superficie di inviluppo (Si) del fabbricato, tale che:

     - non sia inferiore al 12% né superiore al 25% di quella autorizzata;

     - non comporti una raffigurazione geometrica radicalmente diversa dai fili fissi;

     - non alteri il rapporto Ao/Si oltre i limiti derivanti dall'incremento della Superficie di inviluppo;

     c) mutamenti alle destinazioni d'uso autorizzate, compresi tra il 10% ed il 20% della Superficie edificabile autorizzata (Se), e che implichi variazioni degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

     d) incrementi della Superficie edificabile (Se) compresi nelle stesse percentuali della lettera precedente, e che comportino contemporaneamente un incremento dell'indice di Utilizzazione del suolo (Us) o del numero dei piani;

     e) aumento dell'altezza dell'edificio in misura non inferiore a metri 1,5 e non superiore a metri 2,5 purché non si abbia variazione del numero dei piani;

     f) riduzione delle distanze dell'edificio dalle strade, da altre costruzioni, o dai confini, in misura non inferiore ad 1/6 e non superiore ad 1/4 rispetto a quella prescritta;

     g) mutamento degli interventi sull'edificato esistente che comportino trasformazioni da quelli descritti alle lettere b), c) e d) dell'art. 30 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, in quelli di cui alla successiva lettera e) dello stesso articolo;

     h) violazioni delle norme vigenti in materia di edilizia sismica, quando non attengono a fatti procedurali.

     Non devono, invece, ritenersi variazioni essenziali quelle che incidano, anche se nei limiti o oltre quelli descritti al presente articolo, esclusivamente sulla entità della Superficie utile di servizi ed accessori (Susa), né quelle attinenti alla distribuzione interna delle singole unità abitative.

     Gli interventi di cui al precedente primo comma, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale. nonché su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità e come tali perseguiti ai sensi della presente Legge. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili, anche se di entità inferiore a quanto stabilito al primo comma di questo articolo, sono considerati variazioni essenziali e come tali perseguiti.

 

     Art. 6. (Totale difformità).

     Sono da considerarsi eseguite in totale difformità dal progetto approvato:

     a) interventi costruttivi che comportino la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso, distintamente, per caratteristiche planovolumetriche, tipologiche, relazionali o di destinazione d'uso, rispetto a quello oggetto della concessione, tali da modificare, in maniera consistente, e, comunque, oltre i limiti stabiliti dal precedente articolo 5, primo comma:

     - L'Area occupata (Ao) o il Volume (V);

     - la Superficie di sviluppo (Si);

     - la localizzazione oltre l'Area insediabile (Ai);

     - il numero dei piani;

     - le altezze;

     - gli spazi liberi interni o di pertinenza;

     - la destinazione d'uso, se in contrasto insanabile con le prescrizioni dello strumento urbanistico o delle relative norme;

     b) volumi edilizi che, pur rientranti nei limiti stabiliti dal richiamato primo comma del precedente art. 5, comportino la realizzazione di un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonoma utilizzazione, rispetto a quello oggetto della concessione;

     c) interventi di trasformazione urbanistica del suolo oltre i limiti fissati nei relativi atti amministrativi di concessione, autorizzazioni, nulla-osta, o pareri vincolanti.

 

     Art. 7. (Parziale difformità).

     Sono da considerare eseguite in parziale difformità dal progetto approvato le opere che non rientrino nelle definizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, nonché quelle che siano inferiori ai limiti ivi stabiliti.

     In ogni caso non realizzano le fattispecie di parziale difformità le variazioni ai parametri edilizi che non superino, per ciascuno di essi, la tolleranza di cantiere del 3%.

 

     Art. 8. (Vigilanza, controllo dell'attività urbanistico-edilizia e delega di funzioni). [2]

     Sono delegate alle province le funzioni di vigilanza e controllo delle attività urbanistico-edilizie in tutto il territorio provinciale [3].

     La Regione continua ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sugli interventi ricadenti nelle parti del territorio regionale sottoposte al vincolo paesistico della L. 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, fatta eccezione delle zone qualificate come B dallo strumento urbanistico comunale, nelle quali la predetta funzione viene esercitata dal Sindaco per sub-delega in applicazione dell'art. 4, 1° comma della L.R. 9 maggio 1990, n. 66 nel testo in vigore.

     Le funzioni attribuite alle Province in applicazione della presente legge decorrono dalla entrata in vigore della stessa; quelle attribuite ai Comuni decorrono con le modalità ed i tempi stabiliti dall'art. 1 della L.R. 7 marzo 1991, n. 8.

     Rimangono ferme le altre competenze in materia urbanistico-edilizia stabilite dalla legislazione vigente in capo ai Comuni, alle Province ed alla Regione, purché compatibili con le norme che precedono; in particolare, in applicazione dell'art. 23 della Legge 28 febbraio '85 n. 47, la competente struttura della Regione:

     - promuove rilevamenti aerofotogrammetrici ed il conseguente aggiornamento delle scritture catastali, agevolando, altresì, la costituzione di consorzi tra Comuni per l'esecuzione dei rilevamenti e dei controlli di cui al presente articolo;

     - cura, allestisce ed aggiorna, anche attraverso il sistema di informatica, la carta regionale dell'uso del suolo e la documentazione cartografica con i relativi aggiornamenti su tutto il territorio regionale;

     - formula pareri legali per gli Organi consultivi e deliberanti della Regione, per i Comuni e per le Province, nelle materie di cui all'art. 16 dello statuto regionale, al D.P.R. n. 8 del 15.1.1972 ed al D.P.R. n. 616 del 24.7.1977, in ordine all'uso ed alla tutela del suolo e dell'ambiente;

     - predispone gli schemi dei provvedimenti legislativi nelle suindicate materie;

     - esprime le proprie valutazioni sulla regolarità delle autorizzazioni e della esecuzione degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica, portate alla attenzione degli Organi Regionali da Amministratori Locali o da cittadini;

     - svolge indagini su specifiche situazioni urbanistiche ed edilizie anche su richiesta degli Organi della Regione;

     - formula proposte per l'esercizio dei poteri sostitutivi della Regione per l'adozione di atti degli Enti locali inadempienti;

     - effettua sistematici controlli sugli adempimenti delle Amministrazioni locali in ordine alle procedure di legge di formazione ed attuazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale e propone la nomina, se del caso, di specifici Commissari ad acta per l'espletamento dei conseguenti poteri surrogatori.

     Il Sindaco è tenuto ad esercitare, in materia urbanistico-edilizia e di uso del suolo, le funzioni di controllo, affinché non siano eseguiti interventi di trasformazione in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti, oppure in assenza o in difformità della concessione o autorizzazione, anche se a formazione tacita.

     Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, in tutti i casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ne danno comunicazione, non oltre i cinque giorni dal rilevamento, alla Autorità giudiziaria, al Sindaco e al Presidente della Provincia competente per territorio. Contestuale comunicazione va data al Presidente della Giunta regionale quando si sia accertato o si dubiti che l'abuso rientri in ambito tutelato ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, e delle altre disposizioni ad essa connesse e/o conseguenti.

     Il Sindaco, nei trenta giorni successivi alla conoscenza della segnalazione, dispone per l'accertamento dei fatti ed assume i conseguenti provvedimenti.

     Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, ciascuna Provincia si avvarrà del Servizio Urbanistico Provinciale istituito con l'art. 46 della Legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, che verrà integrato con personale tecnico ed amministrativo, in numero idoneo per l'espletamento delle attività e dei compiti delegati. A tal fine entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, d'intesa con le Province, determinerà la dotazione organica del predetto Servizio, definendo livelli e figure professionali dei dipendenti.

     Per coprire le esigenze come sopra definite, la Regione promuoverà i trasferimenti di proprio personale in applicazione delle norme sulla mobilità tra enti, nonché di quelle contenute nel Contratto nazionale di lavoro per il triennio 1985/1987, che disciplinano la mobilità, in caso di delega di funzioni. A seguito di detta mobilità, la Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre le Province provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

     Nel caso in cui, attuate le procedure della mobilità tra enti, dovessero rimanere vacanti alcuni posti del Servizio Urbanistico di ciascuna Provincia, la Regione corrisponde ad essa una somma annua pari all'ammontare della retribuzione spettante al dipendente di qualifica e profilo professionale corrispondente al posto rimasto vacante.

 

     Art. 9. (Repressione degli abusi su aree assoggettate a particolari vincoli).

     Qualora, in applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo, si accerti che siano in corso lavori senza titolo su aree assoggettate - da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate - a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opera e spazi pubblici, ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, il Sindaco, nel termine dei 30 giorni stabiliti dal precedente articolo 8, V comma, provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi. Ove si tratti di aree assoggettate alla tutela e di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui alle Leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 26 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, il Sindaco ne dà tempestiva comunicazione alle Autorità competenti alla tutela del vincolo e, nei 30 giorni successivi, provvede alla demolizione e ripristino dei luoghi, se non vi abbiano già provveduto, di propria iniziativa, le Autorità preposte alla tutela stessa.

     Qualora dall'accertamento risulti la già avvenuta realizzazione delle opere abusive nelle aree di cui al comma precedente, il Sindaco procede alla repressione degli abusi nei termini e con le modalità stabiliti nell'articolo seguente; in tali casi, ove non si ottemperi alla ingiunzione di demolizione, e sempreché non vi sia concorso di vincoli, si verifica di diritto l'acquisizione gratuita del manufatto e area a favore delle Amministrazioni cui compete la vigilanza sulla osservanza del vincolo; tali Amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del Comune, ed è a carico del Sindaco procedere alla demolizione e ripristino dei luoghi.

     In ogni caso le spese sono sempre a carico dei responsabili dell'abuso.

 

     Art. 10. (Norme generali per la repressione degli abusi).

     Qualora dagli accertamenti sia riscontrato che l'abuso segnalato ricade in una delle fattispecie definite agli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge, il Sindaco nei 15 giorni dall'accertamento emette un'ordinanza, con l'ingiunzione di sospendere ogni attività ed, eventualmente, fa apporre i sigilli alle opere in corso.

     L'ordinanza è notificata, nelle forme degli atti di citazione, al committente, al costruttore, al direttore dei lavori e al titolare della concessione o della autorizzazione.

     L'ordinanza di sospensione ha effetto fino alla adozione dei provvedimenti definitivi e, comunque, non oltre 45 giorni dalla sua notifica.

     Nelle ipotesi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, il Sindaco ingiunge ai responsabili dell'abuso la demolizione delle opere abusive e/o il ripristino dello stato dei luoghi, che deve effettuarsi nel termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, da effettuarsi nelle forme degli atti di citazione.

     Decorso il termine fissato nella ingiunzione, il Sindaco, previo avviso ai responsabili dell'abuso, stabilisce tempestivamente il giorno per l'accertamento della ottemperanza alla ingiunzione stessa. L'accertamento è effettuato da un delegato del Sindaco, con la presenza almeno di una guardia comunale, e deve risultare da apposito verbale, che deve essere notificato agli interessati.

     Se dall'accertamento si è riscontrata l'inottemperanza alla ingiunzione, il bene e l'«area di sedime», nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune; l'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la Superficie utile abusivamente costruita; per l'acquisizione si prescinde dal titolo di proprietà.

     Agli effetti del precedente comma, il verbale dell'accertamento della inottemperanza, completo della relata di notifica agli interessati, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la gratuita trascrizione nei registri immobiliari.

     Il Sindaco dispone per la demolizione dell'opera acquisita, ponendone le spese a carico dei responsabili dell'abuso. Qualora, previo parere della Commissione urbanistico-edilizia, il Sindaco ritenga che possano riscontrarsi preminenti interessi pubblici alla conservazione dell'opera, rimette la questione al Consiglio comunale, ponendola all'ordine del giorno dei lavori della prima seduta utile; il Consiglio accerta che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali e dichiara se esistono i prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera acquisita.

     L'ottemperanza spontanea all'ingiunzione, accertata con le procedure stabilite dal presente articolo, produce gli effetti previsti all'art. 22, ultimo comma, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47.

     Le norme stabilite dalla presente legge si applicano anche agli abusi commessi in difformità, totale o parziale, e variazione essenziale non da progetti ma da opere legittimamente realizzate.

 

     Art. 11. (Repressione degli abusi in «parziale difformità»).

     Nelle ipotesi di cui all'art. 7 della presente legge, il Sindaco ingiunge ai responsabili dell'abuso la demolizione delle opere abusive, fissando un termine congruo, comunque non superiore a 120 giorni, decorrente dalla data di notifica del provvedimento, da effettuarsi nelle forme degli atti di citazione.

     Per gli ulteriori adempimenti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 10.

     Se dall'accertamento si è riscontrata l'inottemperanza all'ingiunzione, le opere abusive sono demolite a cura del Comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.

     Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione [4] stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità della concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. A tal fine:

     a) il Consiglio comunale assume i provvedimenti stabiliti dagli articoli 12 e seguenti della richiamata legge 392/1978, ancorché gli stessi atti non siano obbligatori per la determinazione dell'equo canone, nelle ipotesi in cui l'abuso abbia determinato un incremento di volume e non di Superficie, per il calcolo del costo di produzione [4] essa si ricava applicando la formula:

S = V/3,20

     b) l'Ufficio Tecnico Erariale determina il valore venale dell'abuso considerato «allo stato finito», indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori stessi; nell'ipotesi in cui l'abuso non abbia determinato incrementi né di superficie né di volume, la sanzione da applicare è pari al doppio del valore venale, anche quando trattasi di edilizia residenziale: in tal caso l'UTE lo determina come maggior somma tra l'opera legittima e l'opera integrata dalla trasgressione.

     L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce gli effetti previsti all'art. 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 [5].

 

     Art. 12. (Abusi eseguiti da Amministrazioni statali o su suoli del demanio/patrimonio pubblico).

     Per le opere abusive eseguite da Amministrazioni statali, il Sindaco, esperiti i primi accertamenti ai sensi del precedente art. 8, informa il Presidente della Giunta regionale ed il Ministro dei LLPP, al quale compete, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, di assumere i conseguenti adempimenti sospensivi e repressivi.

     Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma, rientranti nelle fattispecie definite agli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il Sindaco procede alla repressione dell'abuso, applicando le relative disposizioni stabilite agli articoli 10 e 11 della presente legge, dandone comunicazione all'ente interessato.

 

     Art. 13. (Sanzioni amministrative).

     Si applicano le sanzioni amministrative nel caso e nelle misure stabiliti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47.

     Nei casi di ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione edilizia, si applicano le sanzioni stabilite all'art. 3 della medesima legge n. 47/1985; nell'ipotesi di reiterato ritardo od omissione, le sanzioni stesse si applicano in misura doppia.

 

 

 


[1] Gli originari primi due commi sono stati così sostituiti dall'attuale primo comma con art. 1 L.R. 9 maggio 1990 n. 67.

[2] Gli originari primi due commi del presente articolo sono stati sostituiti dagli attuali commi dal 1° al 4° dall'art. 1 della L.R. 8 gennaio 1993, n. 2.

[3] Comma così sostituito dall'art. 51 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 2 dicembre 2000, n. 114.

[4] Leggasi «costruzione».

[4] Leggasi «costruzione».

[5] La Corte Costituzionale, con sentenza 14-22 giugno 1995, n. 273, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.