Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 cooperazione |
Data: | 23/12/1997 |
Numero: | 156 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. Le procedure di erogazione per il 1997 continuano ad essere disciplinate in conformità alle statuizioni originarie della L.R. 75/87. Le disposizioni dettate dalla presente legge trovano [...] |
Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente. Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 3.9.6 - L.R. 23 dicembre 1997, n. 156. [1]
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20.11.1987, n. 75 concernente «Nuove norme in materia di cooperazione ed associazionismo».
(B.U. n. 21 del 29 dicembre 1997).
1. Le procedure di erogazione per il 1997 continuano ad essere disciplinate in conformità alle statuizioni originarie della L.R. 75/87. Le disposizioni dettate dalla presente legge trovano applicazione a partire dal 1.1.98.
2. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'esercizio in corso; per gli esercizi successivi la quantificazione delle risorse stanziate è operata direttamente dalla Legge di Bilancio, a norma dell'art. 10 della L.R. 81/77.
1. La presente legge è dichiarata urgente. Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Legge abrogata dall’art. 20 della
[2] Modifica gli artt. 1, 3, 6 e 7 della L.R. 20.11.1987, n. 75 e abroga gli artt. 2, 4, 5 e 8 della stessa legge.