§ 3.8.9 - L.R. 12 gennaio 2001, n. 1.
Attuazione del disposto dell'art. 14, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 79/99 - Disciplina di identificazione di clienti idonei all'acquisto di energia.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 energia
Data:12/01/2001
Numero:1


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 36 della legge 317/91, come modificato dall'art. 6 della legge 144/99, del titolo II, capo III del D.Lgs. 112/98, dell'art. 26 del D.Lgs. 112/98, [...]
Art. 2.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto, ai sensi del comma 2, lett. b) del D.Lgs. 79/99, alla qualifica di cliente idoneo anche:
Art. 3.      La Regione Abruzzo, per l'accesso alla qualifica di cliente idoneo, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, promuove la costituzione dei consorzi di [...]
Art. 4.  Per un concreto sviluppo delle aree interne e nell'ottica del riequilibrio territoriale, nel quadro delle misure attuative della L.R. 95/2000 "Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane", la [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.8.9 - L.R. 12 gennaio 2001, n. 1.

Attuazione del disposto dell'art. 14, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 79/99 - Disciplina di identificazione di clienti idonei all'acquisto di energia.

(B.U. 31 gennaio 2001, n.2).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 36 della legge 317/91, come modificato dall'art. 6 della legge 144/99, del titolo II, capo III del D.Lgs. 112/98, dell'art. 26 del D.Lgs. 112/98, dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in materia di pianificazione territoriale, degli artt. 15, 17, 19, 30 del D.Lgs. 112/98 in materia di industria ed energia, per favorire l'aggregazione di centri di consumo per l'abilitazione all'acquisto di energia sul libero mercato con la presente legge, in ossequio al dettato del comma 2, lett. b) del D.Lgs. 79/99 "Attuazione della Direttiva 96/92CE recante: Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", disciplina l'identificazione dei "clienti idonei" all'acquisto di energia".

 

     Art. 2.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto, ai sensi del comma 2, lett. b) del D.Lgs. 79/99, alla qualifica di cliente idoneo anche:

     a) le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi dell'art. 7 della legge 287/90, i consorzi e le società consortili i cui consumi, corrispondenti ai parametri indicati dall'art. 14, commi 2, 3, 4, del D.Lgs. 79/99, siano ubicati all'interno di una provincia interessata da progetti di programmazione negoziata;

     b) i soggetti di cui alla lettera a) i cui consumi siano ubicati all'interno di un distretto industriale individuato da normativa vigente;

     c) i soggetti di cui alle lettere a) e b) i cui consumi siano ubicati all'interno di aree interessate da contratti d'area, patti territoriali, accordi di programma istruiti, approvati o siglati.

 

     Art. 3.

     La Regione Abruzzo, per l'accesso alla qualifica di cliente idoneo, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, promuove la costituzione dei consorzi di cui all'art. 25 della legge 488/99.

     Ai consorzi possono aderire le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 29/93.

     La Regione promuove, altresì, la sperimentazione di forme di consorzio pubblico-privato, con le modalità indicate da apposito regolamento emanato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere delle Commissioni competenti, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Per un concreto sviluppo delle aree interne e nell'ottica del riequilibrio territoriale, nel quadro delle misure attuative della L.R. 95/2000 "Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane", la Giunta regionale sperimenta forme innovative di sostegno del costo dell'energia per i piccoli comuni, anche all'interno di un programma di

infrastrutturazione energetica delle zone interne e di salvaguardia dell'efficienza delle reti di trasmissione e distribuzione.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.