Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 24/02/2003 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Modifica al punto 2.2 dell'allegato A alla L.R. 32/94. |
Art. 2. Modifica al punto 2.4 dell'Allegato A alla L.R. 32/94. |
§ 3.7.93 - L.R. 24 febbraio 2003, n. 4. [1]
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31.5.1994, n. 32 recante: Nuove norme in materia di agriturismo.
(B.U. n. 7 del 12 marzo 2003).
Art. 1. Modifica al punto 2.2 dell'allegato A alla L.R. 32/94.
1. Il terzo comma del punto 2.2 dell'allegato A alla L.R. 32/94 è così modificato:
Nell'utilizzo degli ingredienti per la preparazione dei cibi devono essere rispettati i seguenti limiti di provenienza per quanto riguarda le materie prime:
- 60% produzione aziendale, 40% se trattasi di aziende site in territorio montano;
- 30% acquisto prodotti tipici regionali, esclusivamente da altri produttori agricoli singoli o associati; 50% se trattasi di aziende in territorio montano;
- 10% quota di acquisto residua per prodotti utilizzabili dall'azienda.
Art. 2. Modifica al punto 2.4 dell'Allegato A alla L.R. 32/94.
1. Al primo comma del punto 2.4 dell'allegato A alla L.R. 32/94 dopo la parola "Amministrativa" la frase "I prodotti possono essere venduti allo stato naturale o trasformati in proprio purché ricavati da materie prime prevalentemente aziendali." è sostituita con la frase: "E' ammessa la vendita agli ospiti e al pubblico di prodotti tipici tradizionali, biologici e artigianali, compreso il pane, prodotti in azienda, nel rispetto della normativa sanitaria sull’igiene e qualità degli alimenti".
2. I prodotti possono essere venduti allo stato naturale o trasformati in proprio.
[1] Abrogata dall'art. 21 della