Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 22/11/2001 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'assenza di soluzione di continuità agli effetti economici, previdenziali, assistenziali e di quiescenza, prevista nel primo comma dell'art. 27 della L.R. 54/1997 in favore del personale di [...] |
Art. 2. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo |
§ 3.7.88 - L.R. 22 novembre 2001, n. 59.
Interpretazione autentica dell'art. 27 della L.R. 26.6.1997, n. 54 (Organizzazione turistica regionale).
(B.U. n. 26 del 12 dicembre 2001).
1. L'assenza di soluzione di continuità agli effetti economici, previdenziali, assistenziali e di quiescenza, prevista nel primo comma dell'art. 27 della
2. Per detto personale l'amministrazione o ente di destinazione, riconosce e determina entro 90 giorni l'indennità di buonuscita sulla base dell'intera anzianità maturata, compresa quella relativa al servizio prestato prima del trasferimento.
3. L'arrotondamento previsto dall'art. 18 del
4. Il trattamento di buonuscita è riconosciuto e corrisposto al personale trasferito nella misura della differenza tra l'importo calcolato sulla base dell'intera anzianità di servizio di cui al comma 1 e la somma allo stesso titolo percepita ai sensi dell’art. 27, comma 5, della stessa
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.