§ 3.7.88 - L.R. 22 novembre 2001, n. 59.
Interpretazione autentica dell'art. 27 della L.R. 26.6.1997, n. 54 (Organizzazione turistica regionale).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:22/11/2001
Numero:59


Sommario
Art. 1.      1. L'assenza di soluzione di continuità agli effetti economici, previdenziali, assistenziali e di quiescenza, prevista nel primo comma dell'art. 27 della L.R. 54/1997 in favore del personale di [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo


§ 3.7.88 - L.R. 22 novembre 2001, n. 59.

Interpretazione autentica dell'art. 27 della L.R. 26.6.1997, n. 54 (Organizzazione turistica regionale).

(B.U. n. 26 del 12 dicembre 2001).

 

Art. 1.

     1. L'assenza di soluzione di continuità agli effetti economici, previdenziali, assistenziali e di quiescenza, prevista nel primo comma dell'art. 27 della L.R. 54/1997 in favore del personale di ruolo degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo in servizio alla data di scioglimento degli stessi, si interpreta nel senso che, agli interessati compete anche l’indennità di buonuscita o il corrispondente trattamento di fine servizio considerando la complessiva anzianità utile a tal fine.

     2. Per detto personale l'amministrazione o ente di destinazione, riconosce e determina entro 90 giorni l'indennità di buonuscita sulla base dell'intera anzianità maturata, compresa quella relativa al servizio prestato prima del trasferimento.

     3. L'arrotondamento previsto dall'art. 18 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, va effettuato una sola volta, in occasione della liquidazione definitiva del trattamento di buonuscita spettante al personale cessato dal servizio che abbia maturato, all'atto della cessazione, diritto a pensione.

     4. Il trattamento di buonuscita è riconosciuto e corrisposto al personale trasferito nella misura della differenza tra l'importo calcolato sulla base dell'intera anzianità di servizio di cui al comma 1 e la somma allo stesso titolo percepita ai sensi dell’art. 27, comma 5, della stessa L.R. 54/1997.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.