§ 3.7.84 - L.R. 23 marzo 2000, n. 48.
Norme sulla fruibilità dei bacini lacustri per attività nautiche, sportive e turistiche, e valorizzazione delle aree lacustri.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:23/03/2000
Numero:48


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Abruzzo, conformemente ai suoi principi statutari, promuove la valorizzazione e lo sviluppo delle aree interne, anche attraverso la fruibilità, compatibile con l'ecosistema [...]
Art. 2.  Obiettivi.
Art. 3.  Utilizzo delle acque dei bacini lacustri.
Art. 4.  Tipologia dei natanti.
Art. 5.  Divieti.
Art. 6.  Deroghe.
Art. 7.  Competenze.
Art. 8.  Competizioni - autorizzazioni.
Art. 9.  Vigilanza.
Art. 10.  Deleghe delle competenze.
Art. 11.  Tipologia degli interventi.
Art. 12.  Priorità degli interventi.
Art. 13.  Soggetti beneficiari dei contributi.
Art. 14.  Progettazione delle iniziative e valutazioni.
Art. 15.  Domande di contributo e adempimenti.
Art. 16.  Norme transitorie e finali.
Art. 17.  Norma finanziaria.


§ 3.7.84 - L.R. 23 marzo 2000, n. 48.

Norme sulla fruibilità dei bacini lacustri per attività nautiche, sportive e turistiche, e valorizzazione delle aree lacustri.

(B.U. n. 12 del 12 aprile 2000).

TITOLO I

Principi generali

 

Art. 1.

     1. La Regione Abruzzo, conformemente ai suoi principi statutari, promuove la valorizzazione e lo sviluppo delle aree interne, anche attraverso la fruibilità, compatibile con l'ecosistema ambientale, dei bacini lacustri e delle aree ad essi prospicienti per attività nautiche, sportive, turistiche e culturali.

 

     Art. 2. Obiettivi.

     1. La Regione, anche previa audizione degli Enti locali interessati, ferme restando le competenze riservato allo Stato dalla normativa nazionale di riferimento:

     a) regolamenta la navigazione nei bacini lacustri per garantire la sicurezza delle attività nautiche;

     b) determina le condizioni per l'effettuazione delle pratiche sportive nelle acque lacustri;

     c) favorisce il turismo naturalistico e culturale, nella salvaguardia nell'ecosistema lacustre e delle aree prospicienti;

     d) promuove occasioni di nuova occupazione.

 

     Art. 3. Utilizzo delle acque dei bacini lacustri.

     1. Nei bacini artificiali, e in generale in tutti i bacini lacustri soggetti a vincoli o limitazioni posti dagli Enti utilizzatori delle acque per produzione di energia elettrica, per scopi irrigui o per altre attività oggetto di concessione, la navigazione è consentita purché venga effettuata nel rispetto delle concessioni esistenti e previa autorizzazione o nulla- osta dell'Ente titolare della competenza in materia.

     2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, ove se ne ravvisi la necessità per il contemperamento di diritti e interessi di cui siano titolari o portatori soggetti diversi, si provvede con lo strumento della conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi amministrazione o enti coinvolti ed è fatta dal Presidente della Giunta regionale.

     3. La Regione procederà con apposita normativa, alla revisione dei disciplinari di utilizzo delle acque lacustri al fine di conciliare gli interessi degli enti utilizzatori delle acque con le attività nautiche da espletarsi nei bacini medesimi.

TITOLO II

Navigabilità e competizioni sportive

 

     Art. 4. Tipologia dei natanti.

     1. I natanti autorizzati alla navigazione nei bacini lacustri sono soggetti alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti per natanti in acque lacustri.

     2. E' consentita la navigazione ai natanti del tipo: jole, pattino, sandolino, moscone, canoa, gommone e similari a remi o a pedali, a tavola a vela, a barca a vela con massimo di 10 mt. di l.f.t., scooter d'acqua e barca a motore in rapporto alle specifiche peculiarità del bacino lacustre interessato, tenuto conto in particolare dell'ampiezza del bacino stesso, della sicurezza della navigazione, della salvaguardia dell'ecosistema ambientale, adeguate alle finalità istituzionali e turistico-sportive.

 

     Art. 5. Divieti.

     1. La navigazione in acque lacustri, in assenza di particolari divieti, è interdetta:

     a) a qualsiasi natante a vela o motore, fatta eccezione per quelli indicati nell'art. 4;

     b) ai natanti a vela o a motore, ancorché ricompresi nell'art. 4, non espressamente autorizzati;

     c) a qualsiasi natante:

     - nelle aree a canneto e/o fangose;

     - nelle aree riservate agli allevamenti ittici e in quelle di rilevanza naturalistica;

     - entro i 200 metri da opere di presa d'acqua;

     - nelle zone riservate, in predeterminati periodi, alle gare sportive e preventive prove di cui all'art. 6, comma 1, lettera c);

     - nelle aree delimitate da appositi segnalatori;

     d) a qualsiasi natante dalle ore 21.00 alle ore 5.00, nel periodo estivo, e dalle ore 18.00 alle ore 6.00 negli altri periodi.

 

     Art. 6. Deroghe.

     1. I divieti di cui all'art. 5 non si applicano:

     a) alle imbarcazioni di qualsiasi tipo utilizzate dagli Enti preposti ai servizi di pubblica utilità, di soccorso e, comunque nell'ambito delle loro attività istituzionali;

     b) alle imbarcazioni adibite esclusivamente al trasporto turisti, appositamente attrezzate, all'uopo autorizzate, tipo "catamarano" o altro, limitatamente ai punti a), b) e d) dell'art. 5;

     c) ai natanti a motore e a vela partecipanti a competizioni sportive nei limiti di tempo autorizzato per lo svolgimento delle prove e successive gare, limitatamente al punto a) dell'art. 5.

 

     Art. 7. Competenze.

     1. Le Province hanno competenza:

     a) alla definizione ed emanazione di ulteriori disposizioni limitative, anche temporali, per l'esercizio delle attività di cui al presente titolo e per la tutela dell'ambiente e della pubblica sicurezza.

 

     Art. 8. Competizioni - autorizzazioni.

     1. Le autorizzazioni per l'effettuazione di competizioni sportive in acque lacustri sono concesse dalla Provincia competente su apposita richiesta dell'Ente organizzatore.

     2. La domanda, in carta semplice, da presentarsi almeno 15 gg. prima dell'effettuazione della manifestazione, ovvero delle eventuali prove di gara, deve precisare:

     - il tipo di manifestazione che si intende effettuare;

     - la località e l'area del bacino lacustre interessato;

     - le date e gli orari di effettuazione della manifestazione;

     - la localizzazione delle boe di delimitazione e la distanza dalla riva;

     - se viene o meno richiesta la sospensione o la cauta navigazione sullo specchio d'acqua dove si svolge la manifestazione;

     - la predisposizione di un servizio antincendio dei Vigili del Fuoco e di un servizio sanitario per eventuali soccorsi;

     - il nominativo e codice fiscale del responsabile dell'organizzazione sportiva, nonché il numero telefonico della sede o recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti.

     3. Alla domanda debbono essere allegati:

     - una planimetria in bollo e due copie della stessa in carta semplice, indicante l'esatta località e l'esatta denominazione del campo di gara o della manifestazione;

     - il regolamento di gara o il programma della manifestazione;

     - l'autorizzazione della Federazione sportiva competente, nel caso di manifestazioni sportive.

     4. E' ammessa la presentazione, da parte dei soggetti interessati, di un'unica domanda per più richieste di autorizzazioni per lo svolgimento di gare o manifestazioni programmate su base annua.

     5. I soggetti autorizzati ad organizzare gare e manifestazioni devono assumere per iscritto i seguenti impegni:

     a) responsabilità diretta per qualsiasi eventuale incidente in cui dovessero incorrere sia i praticanti l'attività, sia gli organizzatori, sia il pubblico presente;

     b) ottenimento preventivo delle autorizzazioni necessarie per eventuali occupazioni delle sponde del bacino o delle sue acque con opere/attrezzature anche temporaneamente;

     c) comunicazione al competente servizio della Protezione Civile sullo svolgimento delle manifestazioni al fine di ovviare a possibili eventuali interferenze con i mezzi aerei impiegati in servizio antincendio;

     d) adeguamento e rispetto delle eventuali prescrizioni da parte degli Enti gestori del bacino lacustre interessato;

     e) promozione dei controlli della qualità delle acque dopo le manifestazioni da parte della ASL competente ai fini del riscontro del rispetto delle indicazioni di cui in premessa;

     f) recupero e smaltimento degli eventuali rifiuti solidi, secondo quanto previsto dal D.P.R. 915 del 10.9.1982 e successive norme attuative;

     g) obbligo di rimozione di eventuali ostacoli esistenti della zona interessata;

     h) obbligo di informare, sulla manifestazione, i Comuni insistenti nell'area del bacino;

     i) tempestiva comunicazione agli enti ed organismi interessati su eventuali variazioni di programma;

     j) obbligo di informare tempestivamente la locale autorità di Pubblica Sicurezza, a norma dell'art. 113 del Regolamento di esecuzione del T.C.L.P.S. 18.6.1931, n. 773, ai fini della predisposizione dei necessari servizi di ordine pubblico, degli orari e dei giorni durante i quali si svolgeranno le manifestazioni autorizzate.

TITOLO III

Vigilanza, sanzioni, deleghe

 

     Art. 9. Vigilanza.

     1. Alle province spetta la vigilanza per l'applicazione della presente legge di cui alle disposizioni contenute nei titoli 2 e 3, e l'eventuale emanazione di norme integrative di cui all'art. 7, comma 1 lettera a), nonché la comunicazione degli accertamenti agli organi competenti ad erogare le sanzioni conseguenziali alle violazioni.

     2. Le violazioni sono soggette alle sanzioni amministrative vigenti.

 

     Art. 10. Deleghe delle competenze.

     1. Le province possono delegare, in parte o totalmente, le competenze di cui alla presente legge a Consorzi di gestione dei bacini o a Comunità Montane interessate territorialmente.

     2. I Consorzi di gestione possono costituirsi come associazione:

     a) tra gli Enti pubblici locali territorialmente competenti (Comuni, Comunità Montane, Enti Parco, Provincia);

     b) tra gli Enti pubblici di cui al punto a) e gli enti giuridici con sede legale ed operativa nell'ambito del bacino lacustre che non perseguono scopi di lucro (Cooperative o Consorzi Turistici, Società Sportive e ricreative, ecc.);

     c) la Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge provvederà ad approvare un regolamento per l'applicazione delle norme di cui al 1° comma del presente articolo.

TITOLO IV

Interventi per lo sviluppo

delle attività turistiche

 

     Art. 11. Tipologia degli interventi.

     1. La Regione, con l'intento di favorire l'ampliamento della base occupazionale nelle aree interne, incentiva le attività turistiche e quelle ad esse strettamente collegate, con particolare riferimento ad azioni da realizzarsi nelle aree lacustri e/o ad esse prospicienti e/o turisticamente collegate.

     2. Compatibilmente con la preservazione dell'ecosistema delle predette aree, possono essere programmati i seguenti interventi:

     a) realizzazione di sistemi di controllo, vigilanza e monitoraggio dei bacini lacustri;

     b) bonifica, salvaguardia e valorizzazione delle sponde tramite: barriere antierosione, piccoli approdi, spiaggette e strutture per il rimessaggio natanti;

     c) bonifica e ripulitura dei fondali da masse melmose mediante dragaggi;

     d) realizzazione di aree verdi attrezzate per il turismo itinerante;

     e) costituzione di aree faunistiche, giardini ortofrutticoli e botanici, di cui alla L.R. 9.4.1997, n. 35, ai fini di studio e ricerca;

     f) realizzazione di punti panoramici e di osservazione ambientale;

     g) realizzazione di campi di regata e aree a servizio delle discipline sportive acquatiche (campi gioco, palestre, ecc.);

     h) manutenzione straordinaria delle strutture e infrastrutture a servizio delle attività turistico-sportive-lacustri (villaggi turistici e impianti sportivi, natanti ad uso pubblico, pontili mobili, strade panoramiche con aree di sosta ecc.);

     i) realizzazione di sentieri e percorsi "vita" ad uso turistico- sportivo-ricreativo;

     l) realizzazione di adeguata segnaletica informativa sull'ambiente;

     m) realizzazione di impianti di acquacoltura per la valorizzazione e tipicizzazione della gastronomia del territorio.

 

     Art. 12. Priorità degli interventi.

     1. Gli interventi di cui all'art. 11 assumono carattere prioritario secondo i seguenti criteri:

     - aree non inserite in territori "Parco";

     - aree in fase intermedia di sviluppo turistico e con elevate prospettive di ulteriore sviluppo occupazionale;

     - aree già oggetto di investimenti pubblici finalizzati allo sviluppo sociale ed economico e bisognosi di interventi integrativi e/o complementari;

     - aree a potenziale sviluppo turistico con risorse ambientali non ancora adeguatamente valorizzate.

 

     Art. 13. Soggetti beneficiari dei contributi.

     1. I contributi di cui al presente Titolo IV sono concessi a:

     a) Consorzio di gestione, Comunità Montane e Comuni, così come definito all'art. 10, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 11;

     b) Società Cooperative Turistiche e/o loro Consorzi; Consorzi di Operatori Turistici; Società Consortili turistiche.

     2. I predetti Enti devono possedere i seguenti requisiti:

     a) sede legale e operativa in uno dei Comuni gravitanti in un'area lacustre;

     b) svolgere in via esclusiva, attività turistiche in aree lacustri o ad esse limitrofe;

     c) non perseguire, statutariamente e di fatto, fini lucrativi;

     d) iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia competente.

     3. Ai predetti Enti è consentito l'accesso ai benefici di cui alla presente legge solo per le azioni indicate all'art. 11, comma 2, lettere b), d), e), g), m).

 

     Art. 14. Progettazione delle iniziative e valutazioni.

     1. Ai soggetti di cui all'art. 13 comma 1 sono concessi contributi sulla spesa ammissibile:

     - a quelli di cui alla lettera a), pari al 100%;

     - a quelli di cui alla lettera b), pari all'80%.

     2. Per essere ammessi all'attribuzione del contributo i soggetti interessati devono presentare alla Giunta regionale d'Abruzzo-Settore Turismo la seguente documentazione:

     - idoneo progetto sulla esecutività dell'intervento corredato dal computo estimativo e dalla relazione sulle finalità che con la sua realizzazione si intendono perseguire;

     - autorizzazioni sulla disponibilità, per almeno 10 anni, delle aree in cui si intende effettuare l'intervento.

     3. I soggetti di cui all'art. 13, punto b) devono inoltre corredare la documentazione predetta con:

     - atto costitutivo e statuto vigente;

     - attestato di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A.;

     - curricula della società;

     - bilanci consuntivi dei due anni precedenti e preventivo dell'anno in corso.

     4. I progetti di cui al presente articolo sono istruiti dal Settore Turismo della Giunta regionale, che determina i relativi finanziamenti sulla base dell'esame effettuato da esperti, di nomina del componente la Giunta preposto al ramo, anche in relazione ai criteri stabiliti nell'art. 12.

 

     Art. 15. Domande di contributo e adempimenti.

     1. I soggetti beneficiari di cui all'art. 13 devono presentare al Servizio Turismo della Giunta regionale entro il 30 Novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, a pena di decadenza, apposita domanda corredata della documentazione di cui all'art. 14.

     2. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata dalla Giunta regionale ed è disposta con atto del dirigente del Servizio Turismo. L'atto autorizza altresì la liquidazione e conseguente erogazione, nella misura del 50% dell'importo ammesso a contributo, a titolo di prima anticipazione previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria sull'importo ammesso a contributo.

     3. L'erogazione del saldo avviene sulla base del conto consuntivo, che i soggetti beneficiari hanno l'obbligo di presentare pena la restituzione delle somme percepite, ad esecuzione avvenuta del progetto corredato, ove necessario, da perizia tecnica. Il conto consuntivo dovrà essere presentato, a pena decadenza del contributo, entro due anni dall'approvazione del progetto stesso.

 

     Art. 16. Norme transitorie e finali.

     1. I soggetti beneficiari di cui all'art. 13 possono ricevere contributi per più interventi nello stesso anno finanziario; analogamente possono essere presentati progetti per gli anni successivi purché gli interventi non interessino analoghe iniziative.

     2. I progetti che non sono presentati nei termini di cui agli artt. 14 e 15, nonché quei progetti la cui documentazione di spesa non risulta corredata dalla relazione tecnica esecutiva e da idonea documentazione contabile, decadono dai benefici della presente legge.

     3. Per la prima applicazione della presente legge, i soggetti beneficiari di cui all'art. 13 devono presentare i progetti di cui all'art. 11 entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 17. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2000 in L. 10.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. 81/77 e successive modifiche ed integrazioni, in termini di sola competenza, con lo stanziamento iscritto alla partita n. 5, dell'elenco n. 3, Cap. 323000 "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1999.

     2. Alle necessarie variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale a termini dell'art. 37 della L.R.C. 81/77.