§ 3.7.66 - L.R. 19 agosto 1996, n. 67.
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 e norme di applicazione della L.R. 28 aprile 1995, n. 75.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:19/08/1996
Numero:67


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      L'art. 23 della Legge Regionale 26 gennaio 1993, n. 11 è abrogato.
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.      Le disposizioni di cui all'art. 46 (Accertamento dei requisiti) della Legge Regionale 28 aprile 1995, n. 75, hanno portata di carattere generale e, pertanto, vanno riferite alle operazioni di [...]
Art. 15.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.7.66 - L.R. 19 agosto 1996, n. 67.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 e norme di applicazione della L.R. 28 aprile 1995, n. 75.

(B.U. n. 16 del 4 settembre 1996).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6. [6]

 

     Art. 7. [7]

 

     Art. 8.

     L'art. 23 della Legge Regionale 26 gennaio 1993, n. 11 è abrogato.

 

     Art. 9. [8]

 

     Art. 10. [9]

 

     Art. 11. [1]0

 

     Art. 12. [1]1

 

     Art. 13. [1]2

 

     Art. 14.

     Le disposizioni di cui all'art. 46 (Accertamento dei requisiti) della Legge Regionale 28 aprile 1995, n. 75, hanno portata di carattere generale e, pertanto, vanno riferite alle operazioni di classificazione riguardanti ogni struttura ricettiva e/o turistica.

     La forma della dichiarazione di cui al terzo comma, come alternativa a quella dei sopralluoghi diretti, si applica, comunque, nei casi di denuncia per le variazioni che non comportino modifiche alla struttura, contemplati all'art. 19 della legge n. 11/93, così come modificato dall'art. 6 della presente legge.

 

     Art. 15.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Modifica l'art. 4 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11.

[2] Modifica l'art. 5, 2° comma, della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11.

[3] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11.

[4] Integra l'art. 7 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11.

[5] Sostituisce l'art. 11 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11.

[6] Sostituisce l'art. 19 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11.

[7] Sostituisce l'art. 20 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11.

[8] Sostituisce l'art. 24 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11.

[9] Integra l'art. 30 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11.

[1]10 Integra l'art. 31 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11.

[1]11 Modifica l'art. 48, sub a) della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11.

[1]12 Integra l'art. 52 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11.