Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 19/08/1996 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. L'art. 23 della Legge Regionale 26 gennaio 1993, n. 11 è abrogato. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. Le disposizioni di cui all'art. 46 (Accertamento dei requisiti) della Legge Regionale 28 aprile 1995, n. 75, hanno portata di carattere generale e, pertanto, vanno riferite alle operazioni di [...] |
Art. 15. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 3.7.66 - L.R. 19 agosto 1996, n. 67.
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 e norme di applicazione della L.R. 28 aprile 1995, n. 75.
(B.U. n. 16 del 4 settembre 1996).
L'art. 23 della
Le disposizioni di cui all'art. 46 (Accertamento dei requisiti) della
La forma della dichiarazione di cui al terzo comma, come alternativa a quella dei sopralluoghi diretti, si applica, comunque, nei casi di denuncia per le variazioni che non comportino modifiche alla struttura, contemplati all'art. 19 della legge n. 11/93, così come modificato dall'art. 6 della presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Modifica l'art. 4 della
[2] Modifica l'art. 5, 2° comma, della
[3] Sostituisce l'art. 6 della
[4] Integra l'art. 7 della
[5] Sostituisce l'art. 11 della
[6] Sostituisce l'art. 19 della
[7] Sostituisce l'art. 20 della
[8] Sostituisce l'art. 24 della
[9] Integra l'art. 30 della
[1]10 Integra l'art. 31 della
[1]11 Modifica l'art. 48, sub a) della
[1]12 Integra l'art. 52 della