Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 29/03/1995 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 12. Interpretazione autentica. |
Art. 13. Norma abrogativa. |
Art. 14. Urgenza. |
§ 3.7.58 - L.R. 29 marzo 1995, n. 14.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari).
(B.U. n. 9 del 21 aprile 1995).
Artt. 1. - 11. [1]
Art. 12. Interpretazione autentica.
1. L'autorizzazione prevista dalle vigenti norme sanitarie e richiesta al quarto comma dell'art. 11 della legge, si intende, se rilasciata nei confronti di esercizi alberghieri e similari nella forma
dell'autorizzazione igienico-sanitaria di cui all'art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con
2. In materia di classificazione alberghiera è confermata la permanenza in vigore delle tabelle A e B delle LL.RR. 6.11.1984, n. 67 e 26 marzo 1985, n. 18, sostitutive di quelle allegate alla L.R. 23.7.1982, n. 45.
Art. 13. Norma abrogativa.
Gli artt. 34, 35, 36, 37 e 38 della legge sono abrogati.
Art. 14. Urgenza.
(Omissis).
[1] Articoli di modifica della